Nuovo Dpcm, divieto d’asporto dopo le 18 per i bar ma non per le enoteche

Cronaca
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Le nuove regole, che entreranno in vigore dal 6 marzo, hanno fatto nascere alcuni dubbi sul fatto che pub e bar potessero tornare a vendere bevande d'asporto dopo le 18. In realtà, non sarà così. A chiarire la questione, una nota del Ministero della Salute: "Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto"

Il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 6 marzo, ha fatto nascere alcuni dubbi sul fatto che pub e bar potessero tornare a vendere bevande d'asporto dopo le 18. In realtà, non sarà così. L’iniziale confusione, poi risolta, è scattata perché nel comunicato di Palazzo Chigi sulle nuove regole si leggeva: "In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto". Sembrava quindi che questo punto si riferisse a pub e bar, ma una nota del Ministero della Salute ha poi chiarito la questione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL COVID-19 - LE REGOLE DEL NUOVO DPCM - GLI SPOSTAMENTI FRA REGIONI).

Il chiarimento sull'asporto per i bar

"A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle ‘attività dei servizi di ristorazione' in relazione all’asporto", chiarisce la nota, "si precisa che è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto". In sostanza, niente da fare per pub, bar, caffetterie e birrerie. La nuova regola varrà solo per gli "esercizi di commercio al dettaglio di bevande", quindi principalmente enoteche, identificate con il codice ATECO 47.25.

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Il testo del Dpcm

Nel testo del Dpcm, la questione dell'asporto viene trattata al punto 2 dell'articolo 27 (Attività dei servizi di ristorazione), dove si legge: "Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico - sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00".

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