
Coronavirus, dopo il Dpcm cosa si può fare nelle tre aree? Le Faq del governo
Sul sito di Palazzo Chigi sono state pubblicate le domande e risposte sulle misure restrittive entrate in vigore il 6 novembre. Il decreto ha diviso l’Italia in zona gialla, arancione e rossa in base al livello di rischio: ecco cosa permettono e cosa vietano le disposizioni in ciascuna regione

Il governo ha pubblicato sul sito di Palazzo Chigi le Faq sulle misure restrittive introdotte in Italia dal Dpcm del 3 novembre per cercare di contenere la diffusione della nuova ondata di coronavirus. Il provvedimento, entrato in vigore venerdì 6, ha diviso l’Italia in zona gialla, arancione e rossa in base al livello di rischio: attraverso una mappa e le risposte alle domande più frequenti, il governo ribadisce cosa permettono e cosa vietano le disposizioni in ciascuna aree
Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta
Le tre aree corrispondono ad altrettanti scenari di rischio e prevedono specifiche misure restrittive. Nell'Area gialla ci sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. Dell'Area arancione fanno parte Puglia e Sicilia. Nell'Area rossa ci sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta
Covid, nuovo Dpcm novembre 2020: domande e risposte sulle nuove regole
Partiamo con le Faq del governo. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale? “Sì. Dal 6 novembre 2020, le norme distinguono tre diverse aree (note come gialla, arancione, rossa), con restrizioni differenti, sulla base di parametri oggettivi relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico della zona interessata. È necessario verificare in quale area rientra il proprio Comune per identificare il quadro delle norme e delle restrizioni previste per la propria area”
Le Faq del governo
Con la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è possibile entrare o restare in luoghi adibiti a tali attività? “È consentito entrare solo per la ristorazione con asporto, laddove consentito fino alle ore 22, sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ed evitando assembramenti”
Decreto Ristori bis, dal fondo perduto al rinvio di Ires e Irap: le principali misure
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo? “La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale”
Lo speciale coronavirus
La possibilità di erogare oltre le 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento lungo le autostrade vale anche per altre strade? “No, possono restare aperti oltre le 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”

La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati? “I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati”

“Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna ‘a domicilio’ (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo”

Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di altri beni? No. Si possono vendere solo generi alimentari e di prima necessità e bisogna organizzare gli spazi “in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi” oppure rimuovere tali prodotti dagli scaffali. “Tale regola vale per qualunque giorno di apertura”

Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? “Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale”

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti? “Sì, rientrano fra le esigenze lavorative”. Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio? “Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza”
.jpg?im=Resize,width=335)
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? “Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale”

Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? “Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate”

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio? “Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”

Quali sono le regole per gli spostamenti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? “Nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”

Nell’area arancione è consentito spostarsi solo all’interno del proprio comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri comuni e verso altre regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, necessità, studio o salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano "strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi"

All’interno dell’area rossa è "vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso"

“Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti”

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Nella zona gialla "dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5 si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali"

Nella zona arancione "dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione"

Nella zona rossa si deve essere "sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche con autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata"

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? “Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile”

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? “Sì. Gli spostamenti per raggiungerli presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori"

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro? “È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte. Questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi"

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? Nelle aree gialle sono vietati solo dalle 22 alle 5, non potendosi ritenere giustificati da ragioni di necessità o per motivi di salute. In quelle arancioni sono consentiti solo tra le 5 e le 22 se si rimane in ambito comunale. Nelle zone rosse gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati. Rimane la possibilità dei colloqui a distanza

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare? No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento perché è risultato positivo al virus o della quarantena precauzionale perché identificato come contatto stretto di caso Covid-19. In quest’ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? "Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi"

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita? Sì, se entrambi i comuni si trovano nell’area gialla (e non sono previste, come per l’area arancione, limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili). Nelle aree arancioni e rosse è possibile spostarsi solo se i beni di prima necessità non sono disponibili nel proprio comune: lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Nelle zone rosse si possono acquistare solo i prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? "È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. 'Comprovate' significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa"

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi già elencati

È possibile raggiungere la seconda casa? "Sì, se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito spostarsi dall’area gialla solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni"

Nella zona arancione, l’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alle necessità già elencate. Nelle zone rosse, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto a quelle necessità
.jpg?im=Resize,width=335)
Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Nelle zone gialle e arancioni sì, dalle 5 alle 22. Negli altri orari e nella zona rossa, invece, è possibile "raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. L’accesso ai luoghi di culto è consentito purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro"
.jpg?im=Resize,width=335)
Nelle zone rosse, “possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli”

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì, nelle zone gialle e arancioni. Sì anche nelle zone rosse, ma per esigenze urgenti (i controlli di routine devono essere rinviati)

Si può uscire per fare una passeggiata? Sì, dalle 5 alle 22, nelle zone gialle e arancioni. Anche nelle rosse "le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia o per acquistare beni necessari (sempre con autocertificazione)"

È consentito fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22, nelle zone gialle e arancioni. Nelle zone rosse "l’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti"
.jpg?im=Resize,width=335)
L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? "Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia"

Posso utilizzare la bicicletta? Nelle zone gialle e arancioni è possibile "utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri"

Nella zona rossa “l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri”

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? “Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore"

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? "Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale"