È quanto ha stabilito una sentenza emessa dal Tribunale amministrativo del Lazio, in accoglimento di un ricorso presentato da un centro estetico laziale
Tutti i centri estetici che si trovano nei Comuni ricompresi nella "zona rossa" possono riprendere la loro attività, in quanto equiparati alle altre attività previste per "i servizi alla persona" svolte sulla base di quanto stabilito dal Dpcm del 14 gennaio scorso (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). È quanto ha stabilito una sentenza emessa dal Tribunale amministrativo del Lazio, in accoglimento di un ricorso presentato da un centro estetico laziale.
La decisione
In precedenza, accogliendo in parte il ricorso proposto da Confestetica che contestava tutti i Dpcm nelle parti in cui non annoverano, tra i 'Servizi per la persona' erogabili nelle 'zone rosse' i centri estetici, il Tar aveva stabilito che era nullo il Dpcm del 14 gennaio scorso nella parte in cui esclude gli 'estetisti' dai 'servizi alla persona' erogabili in zona rossa. I giudici hanno ritenuto che "le attività di estetista e di parrucchiere, nell'ambito dei 'servizi alla persona', siano (e siano state ritenute) del tutto equiparabili" non trascurando che le due attività sono ricomprese nello stesso codice Ateco. I giudici hanno sollevato vizi di discrezionalità che permangono "pur in presenza della applicazione del principio di precauzione": "Pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche”.