Ddl immigrazione, via libera dal Cdm. Dal blocco navale alle regole nei Cpr, le misure

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Introduzione

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un disegno di legge destinato a ridefinire la disciplina dei flussi migratori. Il testo introduce interventi su vari fronti, tra cui la possibilità di limitare l’accesso via mare, l’inasprimento delle sanzioni, nuove disposizioni per i centri di permanenza per il rimpatrio e criteri più stringenti per l’espulsione. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

Il Cdm alle Camere: esame del ddl sia veloce

Nel comunicato finale del Cdm si legge che il Consiglio dei ministri ha approvato, "con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento", un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Il provvedimento, si sottolinea nel comunicato, "introduce una riforma organica volta a potenziare gli strumenti di contrasto all'immigrazione illegale e a garantire una gestione più rigorosa dei flussi migratori" e "si compone di due parti: la prima introduce norme che entreranno in vigore a seguito della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale; la seconda parte conferisce invece un'ampia delega al governo per l'adozione, entro sei mesi, di decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive Ue e all'adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari".

Stop temporaneo alle acque territoriali

Nel testo del provvedimento si legge come venga permesso, in situazioni considerate particolarmente critiche per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, di vietare temporaneamente l’ingresso nelle acque territoriali. La decisione potrà essere assunta con deliberazione del Consiglio dei ministri su iniziativa del titolare del Viminale. La misura, che potrà essere disposta per un periodo iniziale di 30 giorni, con possibilità di proroga entro un limite massimo di sei mesi, potrà essere presa in caso di rischio concreto di terrorismo o di infiltrazioni terroristiche; pressione migratoria straordinaria tale da mettere in difficoltà il controllo dei confini; emergenze sanitarie di carattere internazionale o lo svolgimento di grandi eventi globali che richiedano misure di sicurezza rafforzate.

 

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Le sanzioni economiche per chi viola il divieto

Il testo stabilisce che l’inosservanza del blocco navale comporta, salvo che non si configuri un reato, una multa amministrativa compresa tra 10mila e 50mila euro. Se la violazione viene ripetuta utilizzando la stessa imbarcazione, è prevista anche la confisca del mezzo, accompagnata dal sequestro cautelare immediato disposto dall’autorità competente. 

 

Per approfondire: Migranti, le nuove norme Ue sui Paesi sicuri e la stretta sulle richieste d’asilo

I casi di reiterazione del reato e le responsabilità in solido

La reiterazione viene riconosciuta quando, entro cinque anni da una precedente infrazione già accertata con atto esecutivo, si verifica una nuova trasgressione con lo stesso natante, anche se contestata soltanto a uno dei soggetti responsabili o obbligati in solido. L’interessato può evitare le conseguenze più gravi solo dimostrando che l’illecito è avvenuto contro la sua volontà e che aveva adottato comportamenti idonei a impedirlo. Interessati dalle sanzioni non solo coloro che conducono l’imbarcazione ma le responsabilità sono estese in solido anche all’utilizzatore, all’armatore e al proprietario del mezzo.

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Trasferimenti verso Paesi terzi con accordi bilaterali

Presente nel testo anche la norma che prevede che le persone intercettate possano essere condotte non solo nello Stato di origine o di partenza, ma anche in Paesi terzi che abbiano stipulato specifiche intese con l’Italia. In tali territori dovrebbero operare strutture dedicate all’accoglienza o al trattenimento, con il coinvolgimento di organizzazioni internazionali specializzate in materia migratoria e di asilo, anche in vista di eventuali rimpatri.

Cambiano le regole nei Cpr

Cambiano anche le regole interne ai Centri di permanenza per il rimpatrio. Il testo prevede che gli stranieri trattenuti non possano detenere liberamente telefoni cellulari all’interno delle strutture al di fuori di tempi, luoghi e modalità autorizzati. I dispositivi, anche se di proprietà dell’ospite, saranno custoditi dal personale incaricato della gestione e consegnati solo per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo secondo quanto stabilito dall’organizzazione del centro.

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Le espulsioni

Il provvedimento rafforza inoltre le ipotesi in cui può essere disposto l’allontanamento dal territorio nazionale. Il giudice ordinerà l’espulsione dello straniero – o il rimpatrio del cittadino dell’Unione europea – non solo nei casi già previsti, ma anche quando vi sia una condanna a pena detentiva per reati quali violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale o aggressioni e intimidazioni ai danni di organi politici, amministrativi o giudiziari, se aggravate. Tra le condotte che possono portare all’espulsione anche delitti in ambito familiare e comportamenti violenti all’interno dei Cpr.

Requisiti da dimostrare con documentazione formale

Le condizioni richieste per accedere alla protezione complementare dovranno essere provate attraverso atti certificati rilasciati dalle autorità competenti. In particolare, la permanenza quinquennale regolare sarà verificata tramite i registri anagrafici e i titoli di soggiorno, mentre la conoscenza della lingua italiana dovrà risultare da attestazioni ufficiali rilasciate da enti riconosciuti dallo Stato. L’impianto punta quindi a trasformare il beneficio in una misura selettiva, subordinata a parametri oggettivi e verificabili.

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Valutazione preventiva delle condizioni abitative ed economiche

Il disegno di legge introduce un controllo sostanziale anche sulla stabilità sociale del richiedente. L’idoneità dell’alloggio sarà accertata secondo gli standard previsti dalle normative locali in materia edilizia e sanitaria, mentre la capacità reddituale verrà rapportata alle soglie già utilizzate per i ricongiungimenti familiari.

Maggiore discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale

Il rigetto dell’istanza non sarà legato soltanto alla mancanza dei requisiti formali, ma anche a un giudizio complessivo sull’affidabilità del richiedente. L’amministrazione potrà infatti negare la misura se lo straniero "rappresenta una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone"

 

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