Elezioni provinciali, Election Day in 42 province: dove e quando si vota

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Domenica 29 settembre sono chiamate al voto 42 province: 35 solo per il rinnovo del Consiglio provinciale, 6 per Consiglio e presidente, una solo per il presidente. Secondo la legge Delrio del 2014, il voto di questi organi intermedi è riservato ai soli amministratori locali, che esprimeranno una preferenza ponderata a seconda della cittadina di provenienza. Sindaci e consiglieri possono candidarsi ma, in caso di cessazione del loro mandato comunale, è prevista la decadenza anche dalla carica ricoperta in Provincia

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Sono 42 le province chiamate al voto il 29 settembre 2024, un vero e proprio election day che si terrà da Nord a Sud. Le province interessate dall’elezione del presidente e del Consiglio provinciale sono 6: Alessandria, Cremona, Ferrara, Lucca, Parma e Siena. Matera, invece, elegge solo il presidente. Altre 35, poi, sono chiamate soltanto al rinnovo dell’assise: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cuneo, Fermo, Forlì-Cesena, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Mantova, Modena, Novara, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Ravenna, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Savona, Sondrio, Terni, Treviso, Varese, Verbano-Cusio-Ossola e Vicenza. 

Chi vota e quando si vota

 In tutte le province il voto è previsto dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 29 settembre.  A votare per il rinnovo delle cariche di presidente della Provincia e del consiglio provinciale non sono gli elettori ma gli amministratori locali, secondo quanto previsto dalla legge Delrio del 2014. Attenzione al fattore ponderazione: il voto degli amministratori locali viene ponderato a seconda del Comune di provenienza.

Il voto

Ogni amministratore locale avrà infatti una scheda di colore diverso, a seconda del comune che rappresenta: si può votare solo per una lista oppure anche per il candidato della lista, mentre non è ammesso il voto disgiunto. Le liste concorrenti che si sfidano devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere.

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Chi può candidarsi

Le elezioni per il presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale sono totalmente slegate tra loro: mentre il primo resta in carica per 4 anni, il secondo può essere rinnovato ogni 2 anni. I consiglieri comunali possono essere eletti consiglieri provinciali, così come i sindaci della provincia possono liberamente candidarsi sia come presidente della Provincia che come consigliere provinciale, anche nella stessa tornata. Attenzione però, perché la cessazione dalla carica di sindaco comporta la decadenza anche da quella di presidente della Provincia. In quest'ultimo caso, però, non vengono annullati i voti di lista, che restano ancora validi.

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La composizione delle liste e del Consiglio provinciale

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della Provincia e un numero variabile di componenti: 16 nelle province con popolazione superiore a 700 mila abitanti; 12 in quelle con popolazione da 300 mila a 700 mila abitanti; 10 in quelle che non superano i 300 mila abitanti. Da ricordare come nelle liste dei candidati al consiglio provinciale nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato procedendo dall'ultimo della lista.

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