
Family act approvato dal Cdm, tra congedi e assegno universale per figli. LE MISURE
Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento. Composto da 8 articoli. Obiettivi: sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini, investire sul protagonismo giovanile, favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. FOTO

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Family act. Obiettivi: sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e investire sul protagonismo giovanile, nonché favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile
Approvato il Family Act, Conte: "Sostegno a genitori e lavoro femminile"
Il provvedimento è composto da 8 articoli: nel primo sono previsti i principi e i criteri direttivi cardine di tutta la riforma, che sarà attuata con i decreti delegati. Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono previste agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6
Il Family Act spiegato in 8 punti. VIDEO
Nell'articolo 7 è disciplinata una procedura identica per l'adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, eccetto per quella nell'articolo 3, concernente il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, per la quale è prevista l'intesa della Conferenza unificata. Per tutti i decreti è prevista la trasmissione alle Commissioni parlamentari per i profili di competenza
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Tra le misure introdotte dal Family act c’è l’assegno universale: è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio - ad eccezione della figlia o del figlio disabile, per il quale non sussistono limiti di età - tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione
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Nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile
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Inoltre, si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio

È anche previsto un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio

Il diritto al congedo è concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore

Previsto anche un permesso retribuito di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli

Prevista l'introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell'ambito della relativa competenza con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore

Il provvedimento introduce incentivi al lavoro femminile

Introduce l'indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio

Prevista anche la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell'Isee

C’è anche la modulazione graduale della retribuzione percepita dalla lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio

Previste forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile

Prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile

Prevista anche una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni

Una parte riguarda poi l’autonomia e il protagonismo giovanile

Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all'università, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari

C’è poi il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a un corso universitario

C’è il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l'affitto della prima casa

Per quanto riguarda l’infanzia, nell'ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l'infanzia nonché l'assegno di natalità