Milano, incidente sulla metro nel 2012: condannato il macchinista

Lombardia
Foto di archivio (Fotogramma)

La Cassazione ha confermato la condanna del macchinista, Andrea C., a nove mesi di reclusione per disastro ferroviario e lesioni colpose. Nell'incidente rimasero ferite otto persone 

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a nove mesi di reclusione per disastro ferroviario e lesioni colpose nei confronti di Andrea C., il macchinista del convoglio della linea verde della metropolitana di Milano, ritenuto colpevole di non aver rispettato il limite di velocità finendo per tamponare un altro treno fermo presso la stazione Gioia, il 26 settembre del 2012. Nell'incidente rimasero ferite otto persone, tra le quali lo stesso macchinista, e una donna incinta: tutti, fortunatamente, se la cavarono con ferite e traumi non gravi.

La ricostruzione dell'incidente

Con questo verdetto, la Suprema Corte ha reso definitiva la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 6 marzo 2018, conforme a quella pronunciata in primo grado. Non ha avuto successo dunque il tentativo della difesa del macchinista di sostenere che l'imputato aveva avuto un malore dovuto alla dieta che stava seguendo e del quale aveva avuto sentore già alla fermata precedente a quella dell'impatto. Ricordano gli 'ermellini' che è dato "non contestato che il convoglio condotto da Andrea C. si fosse arrestato al rosso permissivo e aveva ripreso la marcia approssimandosi alla stazione successiva superando il limite di 15 km/h previsto da regolamento per quella tratta fino ad un picco, registrato dal sistema Memotac (la scatola nera dei convogli), di 20 km/h, cui seguiva una brusca decelerazione che portava la velocità del treno a scendere sotto la soglia di 15 km/h e infine a 7 km/h, velocità alla quale si era verificato l'impatto".

La decisione della Cassazione

Secondo la Cassazione è corretto quanto accertato dai giudici di merito ossia che "era scrivibile al macchinista di avere mantenuto l'andatura del treno oltre il limite di tolleranza, circostanza che poi gli aveva impedito di procedere ad una efficace azione frenante atteso che, quando il freno venne azionato, non sussisteva margine spazio temporale adeguato per prevenire la collisione con il treno che lo precedeva nella marcia". Profili di colpa generica sono stati addebitati all'imputato anche di fronte alle sue giustificazioni e cioè "di aver sofferto di un improvviso indebolimento, con giramento della testa ed offuscamento della vista" dato che per sua stessa ammissione "aveva avuto sensazioni premonitrici del malore fin dalla stazione precedente, che avrebbero dovuto indurlo ad abbandonare la conduzione del treno" chiedendo di essere sostituito o affiancato "sulla base di protocolli certamente in essere nell'azienda di riferimento". Con questo verdetto è stato respinto il ricorso del macchinista che è stato condannato anche a pagare le spese processuali.

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