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Spese sanitarie, contributo INPS fino a 10mila euro per i maestri: come richiederlo

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Per gli insegnanti della scuola d’infanzia e della scuola primaria iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale esiste un contributo erogato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in grado di coprire le proprie spese sanitarie e anche quelle dei familiari connessi, entro determinate cifre.

Quello che devi sapere

Cos’è il Contributo per le spese sanitarie

Il Contributo per spese sanitarie è una prestazione economica destinata agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale dell’INPS e ai loro familiari assistibili. La misura consente di ottenere un rimborso per le spese sostenute per prestazioni e cure sanitarie, secondo percentuali che variano in base all’Isee del nucleo familiare.

 

La Gestione Assistenza Magistrale è finanziata attraverso il contributo obbligatorio versato dagli appartenenti alla categoria e rappresenta uno strumento di sostegno per le esigenze legate alla salute dell’iscritto e della sua famiglia. Il rimborso può arrivare complessivamente fino a 10mila euro per le spese ammesse, sostenute nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

 

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A chi spetta

La prestazione è riservata agli iscritti d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale. L'iscrizione d'ufficio riguarda, in particolare, il personale docente di ruolo della scuola statale dell'infanzia e primaria. Tra i destinatari rientrano inoltre le altre categorie previste dalla normativa di riferimento, tra cui i dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici e i direttori dei servizi generali e amministrativi individuati dalla legge n. 1213/1967. 

 

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Quali familiari tutela

Come detto, questa tutela può riguardare anche i familiari assistibili dell’iscritto. Sono compresi il coniuge o l’unito civilmente convivente e a carico, oltre al vedovo o alla parte superstite dell’unione civile che non abbia contratto un nuovo matrimonio o una nuova unione civile. Possono inoltre beneficiare della prestazione i figli a carico fino a 26 anni, purché celibi o nubili e conviventi, oppure senza limiti di età se totalmente e permanentemente inabili al lavoro. La platea dei familiari comprende anche i genitori a carico, i fratelli e le sorelle maggiorenni conviventi e a carico, se totalmente e permanentemente inabili al lavoro, e gli orfani titolari di una quota della pensione di reversibilità. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data in cui viene sostenuta la spesa sanitaria.

Quanto spetta

L’entità del rimborso riconosciuto dall’INPS varia in base alla fascia Isee del nucleo familiare del beneficiario e alla spesa sanitaria complessivamente sostenuta. La percentuale di contribuzione va dal 40% al 60%, mentre sono previste soglie minime di spesa differenti a seconda della situazione economica.

Ecco le fasce:

  • Per i nuclei con un Isee fino a 8 mila euro, il contributo copre il 60% delle spese sanitarie, a condizione che siano stati sostenuti almeno 300 euro di costi;
  • Per chi ha un Isee compreso tra 8.000,01 e 24 mila euro, con una spesa minima richiesta di 650 euro, la percentuale scende al 50%;
  • Per la fascia Isee tra 24.000,01 e 32 mila euro, l’INPS riconosce invece un rimborso pari al 45%, a fronte di almeno 1.000 euro di spese sanitarie;  
  • Per chi ha invece un Isee superiore a 32 mila euro, la contribuzione si attesta al 40% e l’accesso alla prestazione richiede di aver sostenuto almeno 1.400 euro di spese.

In ogni caso, il rimborso complessivo non può superare i 10 mila euro. Per le spese sostenute per un familiare assistibile, inoltre, il contributo viene riconosciuto tenendo conto della percentuale di vivenza a carico del richiedente.

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Le spese ammesse

Il contributo riguarda un'ampia gamma di prestazioni sanitarie. Sono rimborsabili, tra le altre:

  • le visite mediche generiche e specialistiche, 
  • gli esami di laboratorio, 
  • i ticket sanitari, 
  • i farmaci prescritti, compresi i preparati omeopatici, 
  • e gli interventi odontoiatrici e ortodontici.

 

Rientrano nella misura anche l’acquisto o la realizzazione di protesi ortopediche, acustiche e oculari, nonché occhiali da vista e lenti a contatto. Sono previste inoltre forme di sostegno per specifici dispositivi, come i letti ortopedici e le parrucche oncologiche, e per trattamenti riabilitativi quali psicoterapia e logopedia.

 

Possono essere richiesti rimborsi anche per cure termali, interventi chirurgici e trattamenti di fecondazione assistita, fino a tre percorsi. 

Massimali specifici (in alcuni casi) e spese escluse

Per alcune categorie di spesa sono però previsti massimali specifici: ad esempio, sono stabiliti limiti per la componente relativa alla montatura degli occhiali e per l’acquisto di prodotti farmaceutici. Alcune spese, invece, sono escluse. Il riferimento è ad attività medico-legali e quelle sostenute per trattamenti o interventi con finalità esclusivamente estetiche. Qualora una parte della spesa sia già stata rimborsata da un’assicurazione o da un ente pubblico, il contributo INPS viene calcolato soltanto sulla quota rimasta effettivamente a carico dell’assistito.

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Quando presentare la domanda

Le spese sanitarie per cui viene richiesto il rimborso devono essere state sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Tra una richiesta e quella successiva deve inoltre trascorrere un intervallo minimo di 12 mesi. La domanda viene presentata esclusivamente attraverso il portale online dell’INPS, nella sezione dedicata alle prestazioni di welfare.

I documenti da presentare

Per ciascuna richesta è necessario disporre della relativa prescrizione medica, che deve essere stata rilasciata prima del pagamento della prestazione. Devono inoltre essere allegati la documentazione sanitaria e di spesa prevista dalla procedura, tra cui le prescrizioni mediche, le fatture o ricevute intestate al soggetto assistito, la dichiarazione di conformità degli originali e un documento d’identità valido. L’esito dell’istruttoria viene comunicato nell’area riservata dell’utente; in caso di mancato accoglimento è possibile presentare una richiesta di riesame entro 30 giorni.

 

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