Ecobonus, governo punta al 65% per il 2027. Quali sono i lavori ammessi?

Economia
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Introduzione

È iniziato il lungo percorso che porterà all’approvazione della Manovra finanziaria per il 2027. Tra i molti interventi a cui guarda il governo ci sono anche quelli sui bonus casa, a partire dall’ecobonus. "Dobbiamo lavorare sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché lì possiamo tirare più su l'asticella e non abbiamo problemi sui conti" per la clausola di flessibilità europea, ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in un incontro con Confartigianato, parlando della possibilità di innalzare dal 50% al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Ma quali interventi ricadrebbero negli sconti dell'ecobonus?

Quello che devi sapere

L’ecobonus e il vademecum di Enea

Lo scorso 23 settembre, Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha aggiornato i suoi vademecum sull’ecobonus. Non ha introdotto alcuna novità, ma ha precisato il campo di applicazione e le regole tecniche della detrazione, come risultano in realtà già dallo scorso gennaio (data del D.Lgs. 5/2026). Il documento diventa però un importante punto di partenza per capire come potrebbe essere l’ecobonus l’anno prossimo.

 

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Le aliquote e le detrazioni dell’ecobonus nel 2027

Va innanzitutto precisato che, anche se il viceministro Leo ha parlato dell’attuale ecobonus al 50% da portare nel 2027 al 65%, in realtà – senza un intervento del governo in Legge di Bilancio – l’aliquota della detrazione scenderebbe dal 50% al 36% per le prime case (e dal 36% al 30% per le seconde case).

 

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Ecobonus, l’elenco dei lavori ammessi

Passando ai lavori che ricadono nell’ambito dell’ecobonus, l’Enea divide il suo elenco in più di 10 punti, che vanno dalla riqualificazione globale degli edifici alla coibentazione e ai generatori di calore a biomasse.

 

QUI LA LISTA

Le parti comuni condominiali

Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, l’Enea fa diverse precisazioni.

  • L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno.
  • L’intervento deve interessare più del 25% della superficie disperdente.
  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).
  • L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento d’isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni di riscaldamento.

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Coibentazione strutture

Agevolabili anche le spese per la coibentazione delle strutture, purché l’intervento si configuri come coibentazione delle strutture opache esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento) e vada a delimitare un volume già riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra. È in questo ambito che ricade ad esempio il cappotto termico.

Serramenti e infissi, schermature e collettori solari

Ricadono nell’ecobonus anche i lavori legati alla "sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica UW [W/(m2 x K)]". Lo stesso vale per "acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti" che siano "montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata". E ancora, l’ecobonus si applica alla "installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari".

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Generatori di calore a biomassa

L’Enea menziona poi gli "interventi di installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili", a patto che sia in sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente. Si tratta di caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna.

Caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi

Ammesse alla detrazione anche le caldaie a condensazione (ad aria o ad acqua), le pompe di calore ad alta efficienza (o sistemi geotermici a bassa entalpia) e la sostituzione degli scaldacqua a pompa di calore. Si cita poi la "sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (o biomassa nei casi previsti), realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro".

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Microgeneratori

Nella lista figurano anche "acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori alimentati da fonti rinnovabili in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) ≥ 20% con potenza elettrica < 50 kWe".

Building Automation

Chiude l’elenco l’installazione "di sistemi di building automation per la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali".

 

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