Lavoratori rimpatriati, cambiano agevolazioni fiscali: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Si registrano significative novità in merito alle regole che riguardano le agevolazioni fiscali per chi torna a vivere e lavorare in Italia dopo un periodo trascorso all’estero. Con il decreto fiscale è stato avviato un riordino della disciplina, con l’obiettivo di rendere il quadro normativo più lineare, confermare i benefici già previsti e soprattutto evitare sovrapposizioni tra regimi differenti. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

I chiarimenti del Fisco

A rendere ancora più ampia la portata delle misure sono arrivati poi alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, che hanno aperto la strada all’applicazione del regime anche in situazioni finora meno definite, come quelle di chi lavora da remoto dall’Italia per un’azienda straniera o, in specifiche circostanze, o quelle dei lavoratori frontalieri.

 

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Lo sconto previsto

Il regime destinato ai lavoratori rimpatriati continua a riconoscere una detassazione del 50% sui redditi prodotti in Italia derivanti da lavoro dipendente, assimilato o autonomo. Il beneficio fiscale si applica per cinque anni d’imposta, a partire dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza nel nostro Paese. Per ottenere l’agevolazione occorre però rispettare alcune condizioni precise. In primo luogo, il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al rientro. Il requisito si irrigidisce e sale a sei anni se il ritorno avviene per lavorare con lo stesso datore di lavoro precedente oppure con una società appartenente allo stesso gruppo. A ciò si aggiunge l’obbligo di mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni e di svolgere l’attività lavorativa in via prevalente sul territorio italiano.

 

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Meno vincoli formali

Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina attuale riguarda la semplificazione del legame tra rientro e lavoro. Per accedere al regime, infatti, non è indispensabile dimostrare un collegamento diretto tra il trasferimento della residenza e l’avvio di una nuova attività lavorativa in Italia. Si tratta di un passaggio importante sotto il profilo operativo, perché rende meno rigida l’applicazione dell’agevolazione e amplia la platea dei potenziali beneficiari. Proprio su questa linea si inseriscono anche gli ultimi chiarimenti interpretativi dell’amministrazione finanziaria.

Smart working dall’Italia

Tra le aperture più rilevanti c’è quella che riguarda i lavoratori che, dopo il rientro, continuano a prestare attività per un datore di lavoro estero, ma lo fanno vivendo stabilmente in Italia e lavorando in smart working. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, questa situazione non esclude l’accesso al regime agevolato, purché siano rispettati i presupposti fondamentali: il trasferimento della residenza fiscale in Italia e lo svolgimento dell’attività prevalentemente sul territorio nazionale. Nel caso in cui il datore di lavoro straniero non applichi direttamente il beneficio in busta paga, il contribuente può comunque recuperare il vantaggio fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

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Apertura ai frontalieri

Le agevolazioni possono estendersi anche ad alcuni lavoratori italiani residenti oltreconfine che, pur vivendo all’estero, svolgono la propria attività lavorativa in Italia. È il caso dei frontalieri che decidono di trasferire nuovamente la residenza nel nostro Paese. In questa ipotesi, il rientro consente di accedere al regime, a condizione che sia stato maturato il periodo minimo di permanenza fiscale all’estero richiesto dalla norma. Tuttavia, quando il ritorno avviene per lavorare ancora con lo stesso datore di lavoro italiano, il requisito diventa più severo: la residenza estera deve essere stata mantenuta per sette anni consecutivi.

Proroga per chi è tornato nel 2019

Arrivano indicazioni favorevoli anche per chi ha trasferito la residenza in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019. Per questi contribuenti, infatti, è stata confermata la possibilità di prolungare il regime agevolato per altri cinque anni, in linea con quanto già previsto dal decreto Crescita per chi è rientrato dal 2020 in avanti. Il chiarimento è particolarmente rilevante perché consente di accedere all’estensione anche senza l’attivazione del Fondo dedicato inizialmente previsto dalla normativa.

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Casa e figli contano

La proroga del beneficio non riguarda tutti indistintamente, ma interessa in particolare chi, una volta rientrato in Italia, ha acquistato un immobile ad uso abitativo oppure ha avuto figli. Lo stesso orientamento interpretativo è stato esteso anche ai ricercatori che, durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, sono diventati genitori. Anche per loro resta possibile prolungare il trattamento di favore per un ulteriore quinquennio.

Il caso del Sud

Un altro punto chiarito dall’Agenzia delle Entrate riguarda il regime “rafforzato” riconosciuto, fino al 2023, a chi sceglieva di trasferire la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno. In questi casi il beneficio poteva arrivare fino a una detassazione del 90%, ma soltanto a condizione che il contribuente mantenesse la residenza nel Sud per tutta la durata dell’agevolazione.

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Cosa succede se ci si sposta

Chi è rientrato in Italia entro la fine del 2023, ha fissato la propria residenza nel Mezzogiorno e successivamente si è trasferito in una regione del Centro-Nord, perde il diritto alla versione potenziata del regime. Non solo: un eventuale successivo ritorno al Sud non consente di riattivare lo sconto maggiorato. Resta però salvo il diritto di continuare a utilizzare il regime ordinario, con la detassazione prevista fino alla naturale scadenza dei cinque anni.

 

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