Saldo Imu 2025, pagamento della seconda rata entro il 16 dicembre: cosa c'è da sapere
EconomiaIntroduzione
Scade il prossimo 16 dicembre il termine per versare la seconda rata dell’Imu (Imposta Municipale Unica), che andrà ad aggiungersi all’acconto già pagato entro lo scorso 16 giugno. Da chi non è tenuto al versamento ai metodi di calcolo, ecco cosa c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Chi deve pagare l’Imu
Sono tenuti al pagamento dell’Imu i proprietari (non gli inquilini) di seconde o terze case, oltre che i proprietari di prime case che sono però classificabili come immobili di lusso (quindi che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 oppure A/9). A questi si aggiungono anche i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
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L'Imu sulle pertinenze
Soggette all'Imu sono anche le pertinenze delle abitazioni principali di lusso, come cantine, garage, posti auto e tettoie (classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7). L'aliquota che si applica è la stessa delle prime case di lusso.
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Chi non è tenuto al pagamento dell’Imu
Al contrario, l’Imu non va pagato dai proprietari degli immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali. Si tratta di:
- A/2 abitazioni di tipo civile
- A/3 abitazioni di tipo economico
- A/4 abitazioni di tipo popolare
- A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 abitazioni di tipo rurale
- A/7 abitazioni in villini.
Non solo i proprietari
L’Imu va pagata non solo dai proprietari degli immobili, ma anche dai titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, dal locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Come versare l’Imu per il 2025
L’Imu si paga solitamente tramite F24, da compilare con i codici tributo che indicano l’immobile di riferimento (ad esempio, per le abitazioni principali e le pertinenze, il codice è 3912). In molti casi i Comuni hanno però aderito anche ad altri metodi di pagamento, come ad esempio al bollettino di conto corrente messo a disposizione da Poste Italiane (cc 1008857615), intestato a "Pagamento Imu". Attivo anche il servizio PagoPA.
L’eventuale conguaglio
La prima rata dell’Imu, come detto, doveva essere pagata entro lo scorso 16 giugno, come stabilito dalla legge n.160 del 2019. La seconda rata va a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata corrisposta.
Come si calcola l’Imu?
Per capire quanto si deve versare di Imu è necessario partire dalla base imponibile dell’imposta, cioè dal valore della rendita catastale dell’immobile di riferimento: è il reddito che in teoria, secondo i calcoli dell’Agenzia delle Entrate, il proprietario potrebbe generare. La si moltiplica per il 5% e poi ancora per il coefficiente catastale, fissato dai vari Comuni. A questo punto, sul risultato ottenuto si andrà ad applicare l’aliquota del proprio Comune.
La diversificazione delle aliquote: le novità del 2025
Da tenere a mente che, da quest’anno, i Comuni non possono più diversificare liberamente le aliquote dell’Imu, ma possono solo fissare le aliquote sulla base di fattispecie “tipizzate”, da indicare nel prospetto che andava allegato alla delibera da pubblicare entro lo scorso 28 ottobre. Questo perché la delibera di approvazione delle aliquote da quest’anno poteva essere redatta solo attraverso l’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, tramite la quale i Comuni elaborano il prospetto delle aliquote dell’Imu, che forma parte integrante della delibera stessa. Cosa succede se un Comune non ha provveduto? Dal 2025 non vale più la regola per cui si utilizzavano le aliquote valide per l’anno precedente, ma si deve invece determinare l’imposta dovuta applicando le aliquote di base stabilite dalla legge, che continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una prima delibera secondo le nuove modalità introdotte.
Le esenzioni IMU
Sulle esenzioni, sulle riduzioni e sulle agevolazioni già previste dalla legge, quali, per esempio, la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 oppure la riduzione dell’imposta al 75% per gli immobili locati con contratto a canone concordato, i Comuni non hanno invece alcun margine di discrezionalità.
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