Introduzione
Nell’aprile del 2024 la Corte di Cassazione ha emanato la sentenza n. 10505, con cui stabiliva che la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato” è annullabile. Da allora è iniziato l’iter per effettuare l’omologazione di tutti i dispositivi: un processo che ha incontrato diversi ostacoli. L’ultima novità sul tema è la presentazione alla Camera di un emendamento relativo al censimento degli autovelox: si punta in questo modo a limitare il ricorso a questo strumento da parte dei Comuni solo per fare cassa.
"È un passaggio dovuto - spiega il Mit - per ottenere dati precisi che il ministero di Matteo Salvini sta chiedendo da tempo senza ottenere risposte esaustive". L’emendamento (voluto dalla Lega) nei giorni scorsi è passato in Commissione Trasporti della Camera
Quello che devi sapere
I primi dati forniti da Anci
Secondo una prima ricognizione eseguita in aprile da Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani, per i dispositivi fissi circa il 59,4% dispongono di decreti di approvazione precedenti al 2017 e per un 40,6% successivi al 2017. Sui dispositivi mobili il dato mostra per un 67,2% decreti di approvazione precedenti al 2017 e un 32,8% successivi al 2017. È una data dirimente, perché fa da spartiacque in tema di omologazione e possibile utilizzo degli apparecchi
Per approfondire: Autovelox, multe e nuove regole. Cosa cambia per gli automobilisti?
In cosa consiste l’emendamento
L’emendamento, spiega Il Sole 24 Ore, punta a introdurre una sezione nel portale del Mit, il ministero dei Trasporti, specifica proprio per gli autovelox. Si prevede di fornire i dati per ogni apparecchio, indicando per ciascuna “la conformità a un tipo, marca e modello approvato o omologato”. Tuttavia, prosegue la testata economica, sarà necessario attendere un decreto ministeriale per stabilire a quale modello informatico fare eventualmente riferimento. In caso di omissione, inoltre, l’uso degli autovelox da parte dell’ente interessato sarà ritenuto illegittimo
Codacons: “Gravissima la mancanza di un censimento”
Secondo Codacons “è gravissimo che in Italia non esista un censimento degli autovelox installati lungo le strade. Ci chiediamo se i Comuni non sappiano effettivamente quanti autovelox siano installati sul territorio, o se i ritardi nella comunicazione dei dati siano in qualche modo legati al tesoretto garantito dagli autovelox e messo a rischio dall’atteso decreto del Mit (poi entrato in vigore, ndr), soldi a cui le amministrazioni dovrebbero rinunciare in caso di misure che bloccano alla radice l’utilizzo di apparecchi non a norma”
Solo su tratti di strada a rischio
Il decreto citato dal Codacons è entrato in vigore a giugno. Fissa le distanze minime tra i dispositivi e altre regole da rispettare nel loro corretto utilizzo. I dispositivi potranno essere istallati solo se su un determinato tratto di strada si è registrato un livello di incidenti elevato nei cinque anni precedenti, se la velocità media rilevata è superiore ai limiti consentiti o ancora se esiste una impossibilità documentata a procedere alla contestazione immediata delle infrazioni
La distanza minima
La distanza minima tra il segnale che ribadisce il limite e il dispositivo non può scendere sotto i 200 metri sulle strade ad alto scorrimento, a 75 metri su tutte le altre. Ancora, tra due autovelox non possono intercorrere meno di 500 metri, ovvero 1 km in caso di strada ad alto scorrimento. La riconoscibilità dell’autovelox deve sempre essere rispettata e il dispositivo dovrà essere preceduto dal segnale che impone il limite a non meno di 1 km. Inoltre, tra due dispositivi diversi deve mantenersi una distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane, 1 km su quelle extra urbane a carattere locale. In autostrada la distanza tra due dispositivi non si intende inferiore a 4 km
Cosa aveva stabilito la sentenza del 2024: omologazione e approvazione
Il ministero delle Infrastrutture aveva sempre affermato, fino ad aprile 2024, che "approvazione" e "omologazione" sono la stessa cosa (circolare n. 8176/2020), effettuando così un’unica attività per entrambi i requisiti. Ma una circolare ministeriale – che è fonte del diritto di rango secondario – non può prevalere sul Codice della strada, che invece è fonte di rango primario, trattandosi di una legge. Per la Suprema Corte, invece, “omologazione” e “approvazione” sono due concetti diversi. Stando ai giudici, esistono due procedimenti che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: uno, l’omologazione ministeriale, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, garantendo la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. È propedeutico all’altro, l’approvazione del prototipo: un procedimento che non richiede la comparazione dello strumento con caratteristiche ritenute fondamentali
Per approfondire: Multa da autovelox non omologato, la Cassazione: si può fare ricorso. Ecco come