Accise sul gasolio, chi può richiedere il rimborso entro il 31 luglio e come fare domanda
EconomiaIntroduzione
Fino al 31 luglio, per le imprese di autotrasporto sarà possibile inviare la dichiarazione per usufruire del bonus fiscale – di fatto un rimborso parziale sulle accise - sui consumi di gasolio (a scopo commerciale) relativi al periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, come annunciato dall’Agenzia delle Dogane nella nota n.382555 dello scorso 26 giugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quello che devi sapere
Rimborso accise carburante, chi può richiederlo
Possono procedere con la richiesta di rimborso i soggetti che svolgono:
- attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- attività di trasporto di persone esercitata da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
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Gli importi rimborsabili
L’importo rimborsabile “varia in funzione del periodo di consumo e della tipologia di carburante impiegato”. In particolare, l’importo del rimborso è così articolato:
- I periodo di consumo: 1° aprile – 14 maggio 2025: il rimborso spettante è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (Dichiarazione - Quadro A-1).
- II periodo di consumo: 15 maggio – 30 giugno 2025: per il gasolio e/o gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che non rispettano le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, il rimborso è pari a euro 229,18 per mille litri, in ragione dell’aliquota d’accisa ordinaria applicabile pari a 632,40 euro per mille litri (Dichiarazione - Quadro A-2).
- Per i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni stabilite dalla norma sopra citata, il rimborso resta pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto dell’aliquota ridotta d’accisa di 617,40 euro per mille litri.
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Compensazione o restituzione in denaro
I beneficiari dovranno dichiarare all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzare il rimborso “mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro”. Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come presentare la dichiarazione
Sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane si trova il software che serve per compilare, e stampare, la dichiarazione per poi avere accesso al beneficio, muovendosi tra queste sezioni: “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2025”). Tuttavia, per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale è fatta salva “la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso”. E ancora, “i soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB)”.
A chi va presentata la dichiarazione
L’Agenzia spiega che la dichiarazione può essere presentata a vari soggetti: dipende da chi la invia.
- Per le imprese nazionali bisogna far riferimento all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.
- Per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia si farà invece riferimento all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
- Per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l’Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza.
La nota delle Dogane con le specifiche tecniche
Per tutte le specifiche tecniche si rimanda comunque al testo della nota esplicativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: LO TROVI QUI.
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