Dl fiscale, spese di trasferta deducibili per lavoratori dipendenti e autonomi: le novità
EconomiaIntroduzione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento (Dl n. 84/2025) approvato dal governo il 12 giugno scorso ha modificato alcune norme del sistema tributario che coinvolgono diverse categorie, dai lavoratori dipendenti e autonomi a imprese, enti no profit e della Pubblica Amministrazione. Ecco le principali novità
Quello che devi sapere
Spese di trasferta e rimborsi spese
Tra i 16 articoli che compongono il decreto, un primo aspetto riguarda le spese per trasporti, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano che diventano ora deducibili se pagati con strumenti tracciabili come bonifici bancari o postali. La possibilità di escludere la spesa dal reddito imponibile si estende inoltre ai pagamenti effettuati all’estero che non richiedono l’obbligo della tracciabilità. Altre novità riguardano:
- le spese di rappresentanza, come per le imprese, sono invece deducibili a patto che la transazione avvenga con mezzi tracciabili ovunque, sia in Italia che all’estero;
- per quanto riguarda i lavoratori autonomi, gli strumenti tracciabili costituiscono l’unica alternativa per evitare che i rimborsi spese per vitto, alloggio e trasporti figurino come reddito imponibile.
Per approfondire: La rubrica di Carlo Cottarelli: “Di quanti immigrati ha bisogno l'economia italiana?”

Interessi finanziari e tassazione sulle società
Il decreto modifica poi le norme sugli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni che passano dalla classificazione come redditi di lavoro autonomo a redditi di capitali. Mentre figurano come redditi diversi le plusvalenze derivate dalla cessione di partecipazioni in società artistiche o professionali. Nuove regole fiscali sono previste per i soggetti che partecipano in associazioni e società artistiche o professionali, con conseguenze sulla determinazione del reddito imponibile
Perdite fiscali
Nel dl fiscale rientrano inoltre semplificazioni relative al riporto delle perdite derivanti da fusioni, conferimenti e scissioni. In sostanza, dal riferimento al valore economico del patrimonio netto il calcolo poggia su un criterio più diretto, basato sul doppio della somma dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi
Deduzione per nuove assunzioni
Sul fronte delle deduzioni fiscali collegate alle nuove assunzioni, il decreto elimina il riferimento alle società collegate dalla determinazione del reddito d’impresa. La modifica scatta a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 e di conseguenza le imprese saranno chiamate ad aggiornare la pianificazione fiscale per le assunzioni già realizzate
Società estere controllate
Sempre in ottica di semplificazione, a cambiare è anche la disciplina fiscale relativa alle società estere controllate (Cfc) con l’obiettivo di uniformare la normativa italiana agli standard internazionali di tassazione minima globale. La riforma introduce nuovi criteri di allocazione del profitto eccedente, fissa al 15% il calcolo della tassazione effettiva e introduce l’opzione triennale inequivocabile per la semplificazione con rinnovo tacito
Sanatoria Imu Comuni
Un capitolo è poi dedicato all’imposta municipale unica (Imu) con la “mini proroga” al 15 settembre 2025 per i Comuni che alla scadenza del 28 febbraio scorso non hanno approvato il prospetto delle aliquote applicabili per l’anno in corso
Terzo settore e imprese sociali
Come conseguenza della lettera notificata dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea, il provvedimento modifica alcune norme relative al Codice del Terzo Settore e a quello delle Imprese sociali. Per il Terzo Settore, il regime fiscale si applicherà agli enti iscritti nel Registro unico nazionale (Runts) dal 1° gennaio 2026. La stessa data vale per l’applicazione delle misure fiscali e di sostegno economico per le imprese sociali che trovano inoltre una riduzione delle norme soggette ad autorizzazione da parte della Commissione UE
Iva, reverse charge e split payment
Per quanto riguarda l’Iva, il provvedimento ha soppresso le condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge nei settori della logistica. La possibilità di effettuare l’inversione contabile direttamente sul destinatario anziché sul cedente viene ampliata ai comparti trasporti e movimentazioni merci ma sarà attivabile dopo il via libera del Consiglio dell’UE. Dopo la scadenza dell’autorizzazione comunitaria, dal 1° luglio di quest’anno verrà meno il regime dello split payment (scissione dei pagamenti) per le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate all’indice Ftse Mib
Adempimenti fiscali
Sul fronte delle dichiarazioni tardive registrate lo scorso anno, viene confermata la validità delle dichiarazioni inviate entro l’8 novembre 2024, non più il 31 ottobre. Mentre per i soggetti Isa e forfettari vengono differenti al 21 luglio 2025 (anziché dal 30 giugno) i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024. Dal 20 agosto sarà possibile procedere con una maggiorazione dello 0,4%
Incentivi Biodisel
Vengono infine estese per 6 anni le agevolazioni previste per il biodisel nel rispetto delle condizioni Ue e con nuovi obblighi spettanti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Per approfondire: Decreto acconti Irpef 2025, nuove aliquote e detrazioni: cosa cambia