Rottamazione quater, in arrivo 250mila lettere per i riammessi. Cosa sapere
EconomiaIntroduzione
Partite le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione quater entro lo scorso 30 aprile. L'Agenzia delle entrate sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato
Quello che devi sapere
Il termine
L’invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 24 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024)
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Come arrivano le comunicazioni
Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata
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Cosa c’è nella comunicazione
La comunicazione contiene un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione. I contribuenti hanno infatti potuto optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027)
Dove sarà disponibile la comunicazione
La comunicazione contiene inoltre i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente. Una copia della comunicazione ricevuta sarà disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel)
I termini stabiliti dalla Rottamazione Quater
La Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024) ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti
Cosa prevedeva la Rottamazione Quater
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio
Le multe stradali
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio
Cosa non rientra
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa
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