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Bonus casa, Poste Italiane avvia operazione antifrode: cosa sappiamo

Economia
©IPA/Fotogramma
Poste-Tim, dalla telefonia ai pagamenti: cosa cambia
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Poste-Tim, dalla telefonia ai pagamenti: cosa cambia
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Introduzione

In questi giorni Poste Italiane sta avviando un’operazione antifrode per verificare casi di criticità in alcuni crediti acquistati tra il 2020 e il 2022, collegati ai vari bonus casa (incluso il Superbonus). 

 

Nello specifico, chi nel corso di quei due anni ha venduto bonus a Poste sta ricevendo una “intimazione ad adempiere” con cui viene inviata anche la “richiesta di trasmissione documentazione relativa a crediti di imposta ceduti”

Quello che devi sapere

Cosa c’è scritto nella lettera

  • Il Sole 24 Ore ha visionato le lettere e riporta una delle prime frasi: “A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute dalle autorità preposte, Poste Italiane sta svolgendo un’analisi di alcuni dei crediti di imposta presenti nel proprio portafoglio”. Prima del decreto che ha bloccato le cessioni, entrato in vigore nel febbraio del 2023, non erano richiesti documenti specifici al cedente al momento dell’acquisto del bonus. Al contrario, era richiesta una documentazione più sommaria. È possibile che questa operazione sia stata avviata in seguito ad alcuni accertamenti dell’Agenzia delle Entrate proprio su alcuni crediti acquisiti da Poste

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Sono richiesti 14 documenti

  • Poste ha quindi avviato un’indagine per chiedere i documenti elencati dalla legge del 2023, che sono alla base della cessione dei crediti. Sempre come ricorda Il Sole 24 ore, sono 14, tra cui: il titolo edilizio abilitativo degli interventi; le fatture ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e i bonifici parlanti per attestare l’avvenuto pagamento; le asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese; il visto di conformità e i dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione; l’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni relativa al rispetto delle norme in materia

L’articolo 1262 del Codice civile

  • Secondo l’articolo 1262 del Codice civile, chi cede il credito ha l’obbligo di consegnare al cessionario i documenti giustificativi alla base di un credito. Da qui parte, quindi, la richiesta delle Poste. Nel caso in cui arrivino tutti i documenti richiesti non ci saranno problemi, che invece potrebbero presentarsi in caso di mancato invio 

Come rispondere

  • È possibile rispondere con una Pec oppure tramite una raccomandata da girare all’ufficio “Affari legali” di Poste Italiane. Non sono chiare tuttavia le conseguenze in caso di mancata risposta o risposta incompleta 

L’annuncio dello scorso maggio di Poste

  • Lo scorso maggio Poste aveva annunciato che non avrebbe accettato ulteriori richieste di cessione di crediti d’imposta, a partire dalla fine di quel mese, “ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i. Le richieste di cessione pervenute prima di tale data saranno valutate secondo i processi ordinari e la normativa vigente; al riguardo, si ricorda che Poste Italiane non assume alcun obbligo a contrarre - riservandosi, quindi, di valutare, a proprio insindacabile giudizio - l’eventuale accettazione delle singole richieste di cessione pervenute”

I rischi della differenziazione nel taglio del bonus casa

  • La scorsa legge di Bilancio ha tagliato il bonus casa in modo differenziato a seconda che si tratti della prima o della seconda: 50% e 36%. Questa distinzione porta con sé un rischio: penalizzare chi acquista un immobile, avvia la ristrutturazione ma, proprio per i lavori in corso, non può prendervi la residenza. Facendo così calare la detrazione dal potenziale 50% al 36%. La manovra prevede infatti detrazioni per interventi edilizi più alte nel caso in cui le spese siano “sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”. Una definizione che appunto, senza un chiarimento interpretativo o normativo, per problemi di tempistica dei lavori potrebbe obbligare molti proprietari ad accontentarsi della detrazione più bassa riservata alle seconde case.  Il problema è noto a Confedilizia che però suggerisce di attenersi all’interpretazione che l’Agenzia delle entrate ha fornito sul superbonus nel 2023: L'Agenzia spiegava allora che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la detrazione spetti “a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”

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