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Ateco 2025, scatta la nuova classificazione delle attività economiche: cosa sapere

Economia
Ipa/Ansa
Istat, nel paniere 2025 entrano speck, shorts e cono gelato
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Istat, nel paniere 2025 entrano speck, shorts e cono gelato
00:01:22 min

Introduzione

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO delle attività economiche, che viene adottata operativamente a partire da oggi, 1° aprile 2025. Il periodo di transizione è stato dato per permettere alle diverse amministrazioni di adeguarsi al sistema. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale. Avrà impatti in numerosi ambiti legati all’IVA. Ecco cosa cambia.

Quello che devi sapere

Cosa è il Codice ATECO

  • Come spiega Confcommercio, il Codice ATECO è un sistema di classificazione utilizzato per identificare in modo univoco le attività economiche delle imprese e dei liberi professionisti. L’Istat ha sviluppato una nuova classificazione ATECO che dal 2025 sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022. Il processo di revisione delle classificazioni statistiche è un’attività ordinaria, con aggiornamenti mediamente ogni 10-15 anni. La classificazione ATECO deriva dalla NACE (dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che a sua volta ha origine dalla ISIC (International Standard Industrial Classification), il sistema di riferimento a livello mondiale. Questa revisione ha richiesto un aggiornamento simultaneo sia della NACE, la nomenclatura delle attività economiche adottata da Eurostat, sia della ATECO, che rappresenta la sua declinazione nazionale. 

Per approfondire: Influencer marketing, da gennaio 2025 arriva il codice Ateco. Cosa cambia

La principale novità

  • La modifica più rilevante, in sede ISIC, riguarda il commercio al dettaglio, dove viene eliminato il criterio del canale di vendita (Sezione G della classificazione ATECO). Il nuovo sistema classificherà le attività in base al tipo di prodotto venduto, superando la precedente distinzione tra commercio in sede fissa e altre forme di vendita. Il criterio di classificazione per il commercio al dettaglio sarà basato su cosa è venduto e non più sul canale di vendita.

Gli effetti della revisione

  • Non essendoci più la distinzione tra commercio al dettaglio in sede fissa e online, i gruppi 47.8 (commercio al dettaglio ambulante che include il commercio al dettaglio di articoli nuovi o usati in banchi, di solito smontabili, collocati su una strada pubblica oppure in un posto fisso all’interno di un mercato) e 47.9 (commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati che include le attività di vendita la dettaglio tramite corrispondenza, via internet, vendita porta a porta, distributori automatici, ecc.) sono stati cancellati insieme a tutte le loro articolazioni e saranno riclassificati, a seconda del prodotto venduto, nel commercio al dettaglio. Sarà poi eliminata la differenziazione basata sulla superficie di vendita nel commercio al dettaglio non specializzato (cod. 47.11) che farà venire meno le attuali articolazioni in: Ipermercati (47.11.1); supermercati (47.11.2); discount di alimentari (47.11.3); minimercati ed altri esercizi non specializzati in alimentari vari (47.11.4); commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.5). Queste attività saranno riclassificate nel commercio al dettaglio non specializzato sia con prevalenza alimentare che di altri prodotti.

Le riclassificazioni

  • Potrebbero verificarsi effetti anche relativamente alla riclassificazione parziale della classe relativa agli intermediari del commercio (cod. 46.1) cioè agenti, rappresentanti di commercio, procacciatori d’affari e mediatori. Sia le imprese che i liberi professionisti potranno partecipare al processo di ricodifica a partire dall'1 aprile 2025 per verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica.

Gli impatti fiscali

  • La nuova classificazione comporta alcune conseguenze sul piano fiscale, dal momento che i soggetti IVA dovranno aggiornare i codici nelle dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate. Non sarà necessario presentare una variazione dei dati, a meno che l’attività non venga ridefinita con un nuovo codice. In tal caso, l’aggiornamento dovrà essere comunicato: i contribuenti iscritti al Registro delle imprese delle Camere di Commercio dovranno comunicare tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), messa a disposizione da Unioncamere. Per chi non è iscritto bisogna utilizzare i modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate: AA7/10 per società, enti, associazioni etc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti etc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, etc.; ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente.

Dichiarazione IVA relativa all'anno 2024

  • Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ del 5 marzo 2025, per le dichiarazioni IVA relative al 2024 presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare nel rigo VA2, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022); i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello di dichiarazione (riquadro “Firma della dichiarazione”).

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale

  • Questa nuova classificazione ha poi determinato effetti diretti anche nell’ambito degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). L’Agenzia delle Entrate ha avviato un processo di revisione degli ISA andando a sopprimere i codici non più operativi. A partire dal periodo d’imposta 2024, l'Agenzia delle Entrate ha eliminato gli ISA specifici per il commercio ambulante, accorpandoli a quelli relativi al commercio al dettaglio. Ad esempio, chi esercitava l’attività di commercio ambulante di carne che fino al 2023 applicava l’ISA CM03U, dal 2024 dovrà invece applicare l’ISA M02U - Commercio al dettaglio di carni.

Gli adempimenti

  • Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. L’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Ma Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Quindi se il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà: se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

Ai fini statistici

  • Gli eventuali adempimenti si riferiscono alle sole imprese coinvolte come Unità di rilevazione nelle indagini campionarie congiunturali e/o nelle indagini annuali o pluriennali predisposte di volta in volta nei Programmi statistici nazionali (PSN). Tali imprese dovranno poi verificare la propria classificazione ATECO 2025 attraverso il Portale Statistica&Imprese. Accedendo con apposite credenziali, potranno confermare la nuova classificazione o, in caso di discrepanze, segnalare la necessità di una modifica tramite il canale di segnalazione disponibile sulla piattaforma. Quindi il Portale è riservato soltanto alle imprese coinvolte nelle rilevazioni delle indagini campionarie e non per la generalità delle imprese rispetto alla possibile riclassificazione derivante dall’ATECO 2025.

Per il sistema camerale

  • Unioncamere, in collaborazione con il MIMIT, ha implementato la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Dal 1° aprile 2025 il processo di riclassificazione è automatico e le imprese interessate riceveranno una notifica dalla Camera di Commercio di appartenenza. L’Istat ha comunicato che, per garantire una transizione graduale, la visura camerale riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO che quelli precedenti. La riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa italia. Sebbene la classificazione ATECO abbia una finalità statistica, nella prassi i codici associati alle imprese vengono utilizzati dalla Pubblica Amministrazione per gare, bandi, concessioni, accesso a finanziamenti e benefici, contributi a fondo perduto e in passato anche per individuare le attività autorizzate durante il lockdown. 

Per approfondire: Istat: "Effetti dei dazi di importanza considerevole per l'Italia"