
Introduzione
L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente vuole velocizzare i tempi per il cambio del fornitore elettrico riducendoli, in alcuni casi, a 24 ore. Questo per allineare l’Italia alle richieste dell’Europa che, con la direttiva 2019/2044, declina il diritto dei clienti finali a cambiare fornitore e sollecita gli Stati membri a un deciso accorciamento dei tempi.
Oggi, per il passaggio effettivo al nuovo fornitore, occorrono in media da uno a due mesi, a seconda dei casi.
La nuova modalità entrerà a regime a partire dal 1° gennaio 2026, con l’Autorità che intende approvare la delibera entro luglio. Gli operatori potranno poi presentare le loro osservazioni entro la fine di aprile. Il timore è che l’accorciamento delle tempistiche possa indurre i clienti a cambiare spesso operatore
Quello che devi sapere
Quanto ci vuole oggi per un cambio
- Ad oggi, per il passaggio effettivo al nuovo fornitore occorrono in media da uno a due mesi, come si legge sul sito dell'Arera, dove viene precisato anche che "i cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese". "Se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese".
- Ad esempio: per ottenere il cambio venditore l'1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio. Se questo termine viene superato, lo switching slitterà all'1 marzo.
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Casi diversi
- Già oggi, comunque, sono previsti due casi in cui la data del cambio di fornitore può essere in qualsiasi giorno del mese:
- con la voltura contrattuale con switching e la stipula di un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale a seguito dell’attivazione dei servizi di ultima istanza,
- ma anche di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente.
Le tempistiche
- Ma ora l’Arera vuole accorciare la tempistica per andare incontro alle richieste di Bruxelles. La nuova modalità entrerà a regime a partire dal 1° gennaio 2026, con l’Autorità che intende approvare la delibera entro luglio. Gli operatori potranno poi presentare le loro osservazioni entro la fine di aprile.
I timori degli operatori
- Alcune delle osservazioni degli operatori, comunque, sono già arrivate e puntano soprattutto a limitare le richieste avanzate dagli utenti, come spiega Il Sole 24 Ore: il timore è che l’accorciamento possa indurre i clienti a cambiare operatore spesso, per intercettare le offerte più vantaggiose. Per questo alcuni sollecitano l’Authority a valutare l’introduzione di un numero massimo di cambi che possono essere richiesti in ciascun anno, o il versamento di un deposito cauzionale da parte dell’utente.
Come funziona
- Secondo l’Arera il processo di switching più semplice e veloce, che potrà concludersi in un giorno lavorativo dalla richiesta trasmessa al Sistema informativo integrato, non contempla la facoltà di revoca da parte del richiedente e può aver luogo nel caso in cui vi sia coincidenza tra la controparte commerciale richiedente e l’utente del dispacciamento.
- Altre possibilità ci saranno anche attraverso il Portale Offerte. In sostanza, si punta a far sì che il cliente possa già richiedere la sottoscrizione di un’offerta con il Portale, agevolando in questo modo le attività di finalizzazione del contratto. Il tutto solo su base volontaria per i fornitori e soltanto con riferimento alle offerte per le quali lo ritenga opportuno.
Gli obiettivi della direttiva europea
- Come si legge anche in un pdf redatto da Arera sul tema, "uno degli obiettivi della direttiva europea 2019/244 è quello di valorizzare il ruolo del consumatore di energia elettrica affinché con le proprie scelte possa promuovere una sana concorrenza, indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi, rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità e la resilienza del sistema e accompagnare il processo di decarbonizzazione".
- L’auspicio riportato nella direttiva europea 2019/244 è che una riduzione delle tempistiche di cambio fornitore possa incoraggiare i consumatori a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore, aumentando l’“elasticità” della domanda nel mercato.
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