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I bonus dei dipendenti con mobilità internazionale sono sottoposti a tassazione italiana?

Economia
©IPA/Fotogramma
Fisco, anticipo Irpef rischia di annullare taglio tasse
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Fisco, anticipo Irpef rischia di annullare taglio tasse
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Introduzione

I bonus dei dipendenti con mobilità internazionale sono sottoposti a tassazione italiana? Se sì, in quali casi? L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul tema con la risposta 81/2025 a un’istanza di interpello presentata da una società straniera. Ecco cosa dice il Fisco

Quello che devi sapere

L'istanza di interpello

  • È stata “una società di diritto tedesco”, con stabile organizzazione in Italia e facente capo a un gruppo multinazionale, a sottoporre il quesito all’Agenzia delle Entrate. Alcuni suoi dipendenti – “ritenuti strategicamente importanti per lo sviluppo” aziendale - nel 2021 erano stati ammessi alla partecipazione a un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan) con cui, nel febbraio 2024, hanno beneficiato di un bonus a titolo gratuito, con diritto di ricevere pagamenti in denaro “dopo ogni data di maturazione (Vesting period)”. Lo scopo del premio, si sottolinea, è quello di “motivare e incentivare la performance” dei dipendenti durante lo stesso Vesting period.

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I dipendenti in mobilità internazionale

  • Tra i beneficiari c’erano anche dipendenti in mobilità internazionale, che nel periodo di maturazione hanno viaggiato fra diversi Stati. Uno di questi ha svolto la propria attività nel Regno Unito durante il Vesting period, per poi interrompere a dicembre 2023 il rapporto di lavoro con la società britannica del gruppo e iniziarne un altro in Italia, presso la stabile organizzazione della società istante

Premi tassati due volte

  • Dal 2024 il lavoratore risulta essere residente in Italia a fini fiscali e nel mese di febbraio si vedeva tassare nel cedolino il bonus maturato tra il 2021 e il 2023, già tassato nel cedolino inglese: il premio è infatti maturato durante l’esperienza nel Regno Unito. Tuttavia, “sull'intero ammontare del bonus, di esclusiva competenza britannica, il sostituto d’imposta italiano ha operato le ritenute fiscali

Quale trattamento fiscale applicare?

  • A febbraio 2025 per il dipendente scattava il pagamento del bonus del triennio 2022-2024, per due terzi di competenza britannica e per un terzo italiana.      
  • A febbraio 2026 riceverà invece il pagamento del bonus per gli anni 2023-2025, di competenza per un terzo britannica e due terzi italiana.
  • A febbraio 2027 sarà la volta del premio 2024-2026, tutto di competenza italiana.
  • Quale è quindi il trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente ricevuto come bonus in questi anni?

La risposta del Fisco

  • L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che la legge italiana prevede che “l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili” e “per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. 
  • Significa che i residenti in Italia sono “assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti”, mentre i non residenti  sono soggetti a imposizione sui soli redditi che si considerano prodotti in Italia"

I redditi prodotti in Italia

  • Il Fisco spiega poi che, per i non residenti, si considerano prodotti in Italia “i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio” italiano. Anche i bonus rientrano nella definizione di reddito da lavoro dipendente.

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Le norme internazionali

  • Prima di rispondere bisogna però esaminare anche la normativa internazionale, che prevale su quella nazionale. In questo caso va guardata la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Regno Unito del 1998.
  • L’articolo 15 fissa la regola generale del “regime di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente, allorquando questo coincida con lo Stato della fonte, nel periodo d’imposta di riferimento”. L’eccezione è la “tassazione concorrente tra lo Stato di residenza del contribuente e quello di svolgimento dell’attività di lavoro”, quando non coincidono.
  • Quale è lo Stato della fonte? È quello in cui è nato il diritto a essere ricompensato sulla base di un’attività di lavoro, svolta nello stesso Stato. Non importa quando il reddito è poi corrisposto e non importa se nel mentre è cambiata la residenza fiscale o si è interrotto il rapporto di lavoro

Il caso specifico

  • Ecco quindi che, nel caso specifico, il Fisco spiega come “il collegamento con il territorio dello Stato italiano si considera sussistente se nel Vesting Period il dipendente residente all’estero abbia svolto l’attività di lavoro in Italia”.
  • Insomma: “Se durante il Vesting Period il dipendente ha svolto l’attività di lavoro in un Paese estero, risultando fiscalmente residente in tale Stato, il relativo reddito deve essere tassato solo in detto Paese”

La conclusione del Fisco

  • Sulla base di ciò:
  1. Il bonus erogato dalla società inglese nel 2024 deve essere soggetto solo a tassazione britannica. Sulla parte tassata anche in Italia il lavoratore ha quindi diritto al rimborso.
  2. I bonus che saranno erogati nel 2025 e 2026, maturati nei trienni 2022-2024 e 2023-2025, saranno soggetti a tassazione proporzionale italiana e britannica  
  3. I bonus erogati dal 2027, maturati solo in Italia, saranno soggetti solo a tasse italiane.

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