Esplora tutte le offerte Sky

Pensioni, come funziona la pace contributiva? Ecco chi può fare domanda

Economia
©IPA/Fotogramma
Pensioni, Itinerari previdenziali: spesa al 12,5% del pil
NEWS
Pensioni, Itinerari previdenziali: spesa al 12,5% del pil
00:01:56 min

Introduzione

La cosiddetta ‘pace contributiva’ è una misura che permette ai lavoratori di coprire buchi contributivi della propria carriera, purché non siano originati da omissioni. L'Inps ha comunicato di recente i requisiti e l’iter per accedere. 

Quello che devi sapere

Misura di tipo volontario

  • Si tratta di una misura di tipo volontario, in cui il lavoratore può decidere di versare contributi per migliorare il proprio trattamento pensionistico. Come accennato, è una facoltà che permette di riscattare, per il biennio 2024/2025, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Per approfondire: Inps, riconosciuta l’indennità di malattia ai pensionati che lavorano. Cosa sapere

Come fare domanda

  • La domanda può essere presentata dal diretto interessato, dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. È possibile fare richiesta online all'Inps attraverso il servizio dedicato oppure contattare il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), o ancora il 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, da rete mobile). È possibile inoltre fare riferimento a enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Per approfondire: Riscatto laurea, quando conviene, come funziona e quanto costa?

Le tempistiche

  • Possono essere riscattati, in tutto o in parte, per un massimo di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024. Infine, non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intende esercitare la facoltà di riscatto 

Unica soluzione o 120 rate mensili

  • L’onere di riscatto può essere versato in un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione. I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro

I paletti sui regimi previdenziali

  • Per beneficiare di questo strumento è necessario essere iscritti a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. L’interessato non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. Serve inoltre che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria

Per la domanda c'è tempo fino al 31 dicembre 2025

  • La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024/2025. La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto). L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi l’ha sostenuto

La documentazione

  • Per quanto riguarda la documentazione, va chiarito che la dichiarazione del lavoratore non sarà considerata sufficiente. Devono infatti essere presentate altre possibili fonti di verifica utili a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro: buste paga o contratti; libretto di lavoro; attestazioni del centro per l’impiego; eventuali comunicazioni aziendali che possano attestare la presenza del lavoratore in azienda. Ai fini della prova della durata continuativa e non interrotta della prestazione lavorativa possono essere esibite testimonianze di ex colleghi o del datore di lavoro. L’Inps avrà quindi il compito di verificare con rigore ogni richiesta, per evitare possibili abusi o dichiarazioni non veritiere 

I lavoratori del privato

  • Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo. Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.

Per approfondire: Pensioni, contributi in busta paga per chi rinvia Quota 103. Cosa sapere