Introduzione
L'indennità di malattia è riconosciuta anche ai pensionati che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente: lo chiarisce l'Inps con una circolare, spiegando che questi soggetti sono tenuti al pagamento dei contributi per la malattia e quindi hanno diritto, qualora malati, alla corrispondente prestazione economica
Quello che devi sapere
La novità
- Come si legge nella circolare n.57 del 2025, “le vigenti disposizioni normative consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore. Fanno eccezione i titolari di pensione di inabilità”
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La ragione
- Tale eccezionalità è spiegata nello stesso testo, dove si dice che “considerando che la pensione di inabilità, di cui agli articoli 2 della legge n. 222/1984 e 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, si specifica che, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene revocata. In tale ipotesi l’interessato perde, infatti, lo status di pensionato, acquisendo quello di lavoratore”
La regola
- In generale, per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico, non sussiste alcuna deroga all’obbligo di versamento della contribuzione per malattia che, pertanto, resta in carico del datore di lavoro, ove previsto, in relazione al settore di appartenenza del medesimo e alla qualifica del lavoratore
Per i nuovi lavoratori
- Come evidenzia il testo, “considerato l'attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia solo ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente; questo, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista. Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell'indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia - pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa"
Per i lavoratori agricoli
- Per quanto attiene alla categoria degli operai agricoli a tempo determinato (OTD), si evidenzia che il diritto all’indennità di malattia termina alla scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Quindi, come sottolinea la circolare "il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico - ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa - in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia"
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata
- Da ultimo, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, la circolare “evidenzia che la disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera dispone espressamente che tali prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico (cfr. le circolari n. 147 del 23 luglio 2001 e n. 76 del 16 aprile 2007). Conseguentemente, per tali soggetti non è richiesto il versamento dell’aliquota maggiorata, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di malattia/degenza ospedaliera”
Cos’è l’indennità di malattia e a chi spetta
L'indennità di malattia è la remunerazione versata al dipendente in assenza giustificata dal luogo di lavoro. L'ordinamento italiano prevede il diritto alla conservazione dell'impiego durante il periodo di malattia, mentre la Costituzione stabilisce che l'ammontare del sussidio deve assicurare al dipendente mezzi adeguati di sostentamento, rimanendo valido il diritto a una retribuzione onesta, oltre che proporzionale alla qualità e quantità dell'attività svolta. Spetta ad alcune categorie di lavoratori come
- dipendenti pubblici
- operai del settore industria
- operai e impiegati del settore terziario e servizi
- lavoratori dell’agricoltura
- apprendisti
- disoccupati
- lavoratori sospesi dal lavoro
- lavoratori dello spettacolo
- lavoratori marittimi
- lavoratori iscritti alla gestione separata (art. 2 comma 26 Legge 335/96)
- lavoratori in dialisi e talassemici
- lavoratori tossicodipendenti o affetti da patologie alcool-correlate
A chi non spetta
L’indennità di malattia non spetta invece a:
- collaboratori familiari (colf, badanti, babysitter);
- portieri;
- impiegati e quadri dell’industria, artigianato e agricoltura (coperti da altre forme di previdenza o dal datore di lavoro);
- dirigenti del settore terziario e servizi;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti)
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