Superbonus, quando si può usufruire dello sconto in fattura? I requisiti

Economia
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Introduzione

Fino a quando può proseguire lo sconto in fattura per gli interventi col Superbonus? Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, con cui ha fornito precisazioni sul divieto generale di usufruire di modalità alternative alla detrazione, come appunto lo sconto in fattura o la cessione del credito. Esistono infatti alcune deroghe a tale blocco, applicabili solo in caso di stringenti condizioni.

Quello che devi sapere

Il decreto Cessioni

  • Per quanto riguarda l'introduzione del divieto generale di sconto in fattura e cessione del credito, come si legge nel chiarimento n. 26 - citato da Fisco Oggi, rivista online dell’Agenzia delle entrate - il decreto Cessioni (n. 11/2023) aveva stabilito all’articolo 2, comma 1, il "divieto all'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione" a partire dal 17 febbraio 2023. Ma già nei commi successivi, il medesimo decreto aveva previsto alcune eccezioni.

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Le eccezioni

  • I commi 2 e 3 dell’articolo 2 avevano infatti stabilito che tale divieto non fosse applicato alle spese sostenute per gli interventi relativi al Superbonus (articolo 119 del decreto Rilancio) e per altri lavori cui spettano detrazioni diverse dal Superbonus (ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del decreto Rilancio). Non solo: il decreto Cessioni riportava che lo sconto in fattura o la cessione del credito restavano usufruibili qualora, prima del 17 febbraio 2023, fosse stata adottata una delibera assembleare da parte dei condomini e fosse stata presentata la Cila, ossia la comunicazione di inizio lavori asseverata.

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Le modifiche del 2024

  • Nell'anno successivo, il legislatore ha introdotto alcune modifiche a queste deroghe. E lo ha fatto attraverso il decreto legge n. 39/2024 ("Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali"), che ha cambiato l’ambito applicativo dello sconto in fattura e della cessione del credito. Come spiega Fisco Oggi, il decreto n. 39/2024 ha stabilito che le vecchie deroghe non si devono applicare agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento (30 marzo 2024), non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per "lavori già effettuati"

La normativa vigente

  • In sostanza, il legislatore vuole far sì che solo coloro che abbiano sostenuto spese documentate per lavori già effettuati, anche in misura parziale, possano continuare a esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito. In altre parole, scrive Fisco Oggi, le deroghe continuano a operare "solo se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori", anche in modo parziale, "e sono state sostenute le relative spese", anche in modo parziale

Lo stato dei lavori

  • In definitiva, come analizza Italia Oggi, l’Agenzia delle entrate ritiene che l'avvenuta esecuzione del pagamento, anche parziale, entro il 30 marzo 2024 "consente di esercitare l'opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data" relativamente agli interventi indicati nel titolo abilitativo "qualunque sia la percentuale di stato di avanzamento lavori realizzato alla predetta data"

In caso di più interventi

  • Come sottolinea Fisco Oggi, quando più interventi sono compresi nello stesso titolo abilitativo, la condizione dei "lavori già effettuati" è comunque soddisfatta "se le spese pagate si riferiscono anche a solo uno degli interventi" indicati nel titolo abilitativo. Resta fondamentale che il legame tra il pagamento e il committente, beneficiario finale dell’agevolazione, "sia debitamente documentato"

Le spese escluse

  • Per "lavori effettuati" il legislatore si riferisce esclusivamente agli interventi edilizi e non alle spese professionali, né alle spese sostenute per gli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le autorizzazioni amministrative. E non si riferisce nemmeno alle altre spese per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori e per le attività preparatorie del cantiere

Sconto integrale o parziale

  • L’Agenzia delle entrate specifica inoltre che, nel caso di sconto in fattura, se lo sconto è "integrale" si deve far riferimento alla data di emissione della fattura. Se invece lo sconto è "parziale", bisogna considerare la data di pagamento dell’importo residuo. In caso di pagamento tramite bonifico, l’ente sottolinea che la spesa si ritiene sostenuta quando viene dato l’ordine di pagamento alla banca: non conta, dunque, il momento effettivo in cui viene addebitata la somma sul conto corrente del committente.

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In caso di subappalto

  • E se la spesa viene sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, purché documentata? Ne parla sempre il chiarimento n. 26 dell’Agenzia delle entrate. Come scrive Fisco Oggi, lo sconto in fattura o la cessione del credito "possono essere esercitate anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale)", il quale, "nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori" effettuati anche in modo parziale.

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