Canone tv Rai, chi è esentato dal pagamento nel 2025. Requisiti, domande e cosa sapere

Economia
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Introduzione

Nel 2025 il canone Rai tornerà a prezzo pieno: dal primo gennaio, quindi, si pagherà 90 euro. Un emendamento della Lega, sostenuto dal parere positivo del ministero dell’Economia e votato da Fratelli d’Italia, proponeva di abbassare anche per il 2025 il canone da 90 a 70 euro: l’emendamento si è fermato in commissione Bilancio al Senato, dove è stato bocciato con 12 voti contrari e 10 favorevoli. Decisivi i voti di Forza Italia, che ha votato insieme all’opposizione

Quello che devi sapere

I casi di esonero

Ultra 75enni con reddito basso

  • A non dover pagare il canone, quindi, sono gli anziani con reddito basso. In particolare, l’esenzione spetta ai cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti)

La dichiarazione sostitutiva

  • Gli ultra 75enni con reddito basso, per essere esentati dal pagamento, devono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone Tv. Chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione restano uguali, può beneficiare dell’agevolazione anche negli anni successivi, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se invece si perdono i requisiti, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti

L’agevolazione

  • L’agevolazione spetta se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non spetta nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia in un luogo diverso da quello di residenza. Inoltre, l’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso; se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta solo per il secondo semestre

I rimborsi

  • I cittadini che hanno pagato il canone Tv ma sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso attraverso il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Anche se il canone non dovuto è stato versato attraverso la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando un altro modello

Come inviare

  • Sia la dichiarazione sostitutiva sia la richiesta di rimborso possono essere:

- spedite via posta, in un plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
 

- trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
 

- consegnate dall’interessato in un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate

Diplomatici e militari stranieri

  • Sono esentati dal pagamento del canone tv, come detto, anche i diplomatici e i militari stranieri. In particolare, per effetto di convenzioni internazionali, rientrano:

- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
 

- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
 

- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
 

- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951)

Come e quando

  • Anche in questo caso, l’interessato deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva. Deve poi inviarlo, insieme a un documento di riconoscimento valido e tramite plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e ha effetto dalla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Se vengono meno le condizioni di esenzione legate all'incarico ricoperto, bisogna presentare subito la dichiarazione di variazione dei presupposti

Nella bolletta

  • Anche in questo caso, la presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche per evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante. Se l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non è il dichiarante, ma un componente della sua stessa famiglia anagrafica , bisogna riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che è intestatario dell'utenza elettrica residenziale

Chi non ha la tv

  • L’ultimo caso di esenzione dal canone riguarda i cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv. Quindi, per evitare di pagare il canone in bolletta, chi è intestatario di un contratto di energia elettrica residenziale ma non possiede un apparecchio televisivo deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta non è presente alcun apparecchio televisivo

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione

  • La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo vale un anno e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (a eccezione degli eredi). La dichiarazione deve essere presentata:

- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2023 avrà effetto per tutto il 2024)
 

- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2024 avrà effetto per il secondo semestre del 2024)

Presentazione della dichiarazione sostitutiva

  • Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede in questi modi:

- tramite l’applicazione web
 

- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
 

- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. È necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
 

- tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)

Doppio addebito

  • Se si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e se il canone è già stato addebitato a un altro componente della famiglia anagrafica, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone sia la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti. In questo caso si evita un doppio addebito. In particolare:

- se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
 

- se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
 

- se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
 

- se, infine, si fa parte della stessa famigli anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno

Se cambiano le condizioni

  • Se nel corso dell’anno cambiano le condizioni che sono state dichiarate (per esempio, c’è l’acquisto di un apparecchio televisivo oppure viene meno la situazione di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica), è necessario comunicarlo all’Agenzia attraverso una nuova dichiarazione che riporti le variazioni. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva

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