Bollette luce e gas, nuove regole su contratti al telefono e modifiche. Le novità dal 2025
EconomiaIntroduzione
L'Arera detta nuove regole per tutelare ancora di più gli utenti di luce e gas in caso di modifiche contrattuali, telemarketing e teleselling. Dall’1 gennaio 2025 - spiega l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in una nota - "entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore". A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di Arera, presentata alle associazioni dei consumatori nell'ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo, che - spiega l’Autorità - "implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza altresì la disciplina in materia di offerte Placet e di servizio di tutela della vulnerabilità".
Quello che devi sapere
Data e ora delle comunicazioni
- Tra le novità più rilevanti, spiega l'Arera, "vi è l'obbligo per il venditore nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, oppure a distanza, di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole (tipo posta cartacea o email), in grado di riportare data e ora della comunicazione"
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I contratti stipulati per telefono
- "Per i contratti via telefono inoltre - prosegue Arera -, per la validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente deve confermare di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile"
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Le vendite porta a porta e il diritto di ripensamento
- Nel caso di contratti stipulati "nel contesto di visite non richieste di un venditore ("porta a porta") presso l'abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni" prosegue la nota dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
Le modifiche e le variazioni unilaterali
- Quanto alle comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi, "dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura", come quelle commerciali. In caso di comunicazioni telematiche, l'intestazione della comunicazione deve coincidere con l'eventuale oggetto del messaggio di trasmissione
Il preavviso per le modifiche unilaterali
- "Le variazioni unilaterali e i rinnovi - specifica Arera - dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore". Se non vengono rispettati questi termini di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale. "Nel caso di controversie legate all'efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche" dopo una eventuale contestazione sulla ricezione dell'atto da parte del cliente, "grava sul venditore l'onere della prova dell'invio e del recapito degli atti"
Telemarketing e teleselling affidati a terzi
- Infine a tutela del consumatore viene "ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti"
Besseghini: "Riequilibrare il rapporto tra operatori e consumatori"
- "Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati - ha detto Stefano Besseghini, presidente Arera - Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l'introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti"
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- Data e ora delle comunicazioni
- I contratti stipulati per telefono
- Le vendite porta a porta e il diritto di ripensamento
- Le modifiche e le variazioni unilaterali
- Il preavviso per le modifiche unilaterali
- Telemarketing e teleselling affidati a terzi
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