Ddl lavoro, dalle dimissioni al lavoro stagionale al periodo di prova: cosa cambia

Economia
Ansa/Ipa

Introduzione

È atteso per oggi il voto finale della Camera sul provvedimento, composto da una trentina di articoli, che era stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del primo maggio 2023. Tante le novità.

Sono previsti, ad esempio, meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. Previste anche modalità telematica e collegamenti audiovisivi per le conciliazioni in sede sindacale delle varie controversie di lavoro. Il testo, poi, contiene una serie di semplificazioni in materia di somministrazione. Opposizioni critiche sulla parte che riguarda le dimissioni. Ecco cosa c’è da sapere

Quello che devi sapere

Il ddl lavoro

  • Alla Camera è atteso per oggi il voto finale sul ddl Lavoro. Ieri è terminato l'esame degli ordini del giorno e questo pomeriggio è previsto il via libera. Il testo poi passerà all'esame del Senato. Il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei ministri un anno e mezzo fa, nella seduta del primo maggio 2023, ma è approdato in Parlamento per la conversione in legge solo giovedì scorso, il 3 ottobre. E a Montecitorio nei giorni scorsi non sono mancati scontri tra i partiti.

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Le misure

  • Il provvedimento è composto da una trentina di articoli. Diverse le novità previste dagli emendamenti approvati dall’Aula della Camera al cosiddetto “collegato Lavoro”. Ad esempio, sono previsti meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. Previste anche modalità telematica e collegamenti audiovisivi per le conciliazioni in sede sindacale delle varie controversie di lavoro. C’è poi un chiarimento sulle dimissioni “per fatti concludenti”: se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il datore lo comunica all’Ispettorato nazionale del lavoro (chiamato ad accertarne la veridicità) e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Questa norma, in particolare, punta a impedire comportamenti disonesti per ottenere la Naspi ma preoccupa i sindacati perché potrebbe trasformare chi è stato cacciato in dimissionario

Le dimissioni

  • Uno dei punti più dibattuti riguarda quello relativo alle dimissioni. L’articolo 19 del provvedimento, infatti, riguarda le dimissioni automatiche del lavoratore in caso di assenza ingiustificata: in un primo momento si era parlato di assenza superiore a 5 giorni, poi il testo è stato riformulato con oltre 15 giorni. Quindi, dopo un’assenza di almeno 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo all’Ispettorato del lavoro, che si riserva di verificare la veridicità della comunicazione. Se questo non interviene, il datore può considerare interrotto il rapporto per volontà del dipendente. Spetta al lavoratore, in caso, dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l’assenza e quindi dimostrare che non si è dimesso. Se questo non avviene, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, che perderà le tutele previste invece in caso di licenziamento: venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria, non potrà fare richiesta di Naspi

Le polemiche

  • Questa norma è stata introdotta per evitare i comportamenti scorretti di chi è assente per molti giorni dal lavoro proprio per farsi licenziare e poi accedere alla Naspi. Tuttavia, da diverse parti hanno lanciato l’allarme: questa norma, infatti, potrebbe far passare da dimissionario chi invece è stato cacciato. Secondo le opposizioni, la norma del ddl "smonta" il Jobs act. La legge voluta dal governo Renzi (il decreto legislativo 151 del 2015), pur confermando il licenziamento individuale introdotto dalla legge Fornero, dettava norme stringenti (articolo 26) per contrastare il licenziamento mascherato da dimissioni volontarie del dipendente. Il ddl Lavoro, dicono le opposizioni, ha invece allargato le maglie di questi licenziamenti, dietro cui spesso si celano le cosiddette dimissioni in bianco, che colpiscono soprattutto le donne al momento della maternità. In commissione le opposizioni erano riuscite a far approvare una proposta di modifica migliorativa e in Aula la Dem Chiara Gribaudo ne aveva presentato un’altra che risolveva il problema introducendo l'obbligo dell'ispettorato di verificare tali dimissioni. Ma i voti della maggioranza hanno superato quelli delle opposizioni unite, bocciando l'emendamento. Critiche sono arrivate anche dai sindacati, che hanno annunciato mobilitazioni

Semplificazioni in materia di somministrazione

  • Il provvedimento contiene anche una serie di semplificazioni in materia di somministrazione. La somministrazione a tempo determinato di lavoratori non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti. Tuttavia, si escludono dal computo dei limiti quantitativi i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze: ad esempio, svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni. Eliminata, poi, la previsione secondo la quale, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva - attualmente pari a 24 mesi - della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Queste modifiche hanno l’obiettivo di incentivare l’uso di contratti flessibili, in un mercato del lavoro dinamico. Inoltre, si consente l’utilizzo delle risorse di Formatemp destinate ai contratti a tempo indeterminato anche per la formazione dei dipendenti con contratto a tempo determinato

Periodo di prova

  • Il ddl modifica anche la durata del periodo di prova: la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Questo periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i contratti con durata fino a sei mesi, mentre non può essere inferiore a due giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata tra sei e dodici mesi

Lavoro stagionale

  • Per quanto riguarda il lavoro stagionale, viene introdotta una norma di “interpretazione autentica”: oltre ai cosiddetti “stagionali” già identificati, rientrano in questa categoria anche “le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”

Conciliazioni telematiche

  • Il testo introduce anche una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Questi procedimenti, infatti, potranno svolgersi in modalità telematica con collegamenti audiovisivi

Si potrà lavorare durante la Cig

  • Un’altra novità del provvedimento riguarda la cassa integrazione e la possibilità di lavorare durante la Cig. Il lavoratore in cassa integrazione, dopo aver dato comunicazione all’Inps, potrà svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma. Durante questa nuova attività, il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale

Smart working

  • Nel provvedimento si parla anche di smart working. Viene confermato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al ministero del lavoro, in via telematica, i nomi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile: la comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo (oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica un evento che modifica la durata o provoca la cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile)

Contratto a causa mista

  • Novità anche per quanto riguarda il contratto ibrido a causa mista: c’è la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente e in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo

Formazione e alternanza scuola-lavoro

  • Il provvedimento vuole anche dare una spinta all'alternanza scuola-lavoro. Vengono estese a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate ogni anno all'apprendistato professionalizzante. Si prevede, poi, la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Si punta anche a rendere sempre più di qualità l’esperienza degli studenti in percorsi “on the job”. Al ministero dell'Istruzione, inoltre, verrà istituito l’Albo delle buone pratiche di alternanza. Via libera, infine, anche all’osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

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