Lotta riciclaggio, più controlli in Dogana e tetto a 10mila euro per import-export in Ue
EconomiaIntroduzione
Scattano sanzioni più severe per chi non rispetterà l'obbligo di dichiarare - e di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Dogane o della Guarda di Finanza - il contante che si intende trasportare in entrata e in uscita in Italia, come in altri Paesi Ue, quando raggiunge o supera i 10mila euro.
Parlare di contante in realtà è riduttivo: nella definizione rientrano gli importi caricato su carte prepagate, i beni solitamente utilizzati come riserve di valore e i cosiddetti strumenti negoziabili al portatore
Quello che devi sapere
Contanti, limite di 10mila euro all'interno dei confini Ue
- Scattano le nuove regole sul trasporto – e sui relativi controlli – di denaro in entrata e in uscita di contanti: il tetto è fissato a 10mila euro. Lo prevede il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre, che va a recepire una normativa europea in realtà nemmeno troppo recente, il regolamento Ue n.1672 del 2018, che disciplina nello specifico i controlli doganali. In realtà parlare di contante è però riduttivo, perché le nuove disposizioni andranno ad applicarsi anche ad altre forme di valuta. È lo stesso governo che parla infatti di “trasporto di valori di importo pari o superiore a 10mila euro”
Per approfondire:
Carta prepagata, di debito o di credito? I pro e i contro di ognuna (anche in viaggio)
Contro il riciclaggio
- L’obiettivo delle norme europee è quello di combattere il riciclaggio e i trasferimenti di denaro illeciti, che potrebbero essere collegati al finanziamento di attività criminali e non solo alle più comuni evasioni fiscali. Come detto, si allarga il concetto di denaro contante: sarà considerato tale anche l’importo caricato su carte prepagate, i beni solitamente utilizzati come riserve di valore e i cosiddetti strumenti negoziabili al portatore
Cosa rientra nella definizione di contante
- Già la circolare n.12 dello scorso maggio, emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, specificava nel dettaglio cosa si intende per denaro contante. E cioè:
- La valuta: "banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio";
- Gli strumenti negoziabili al potatore: "strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono: assegni turistici (o «traveller's cheque») e assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna"
- I beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: "beni che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti" (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.);
- Le carte prepagate: "carta non nominativa che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente"
L’obbligo di dichiarazione
- Qualora il valore complessivo di tutte le voci citate sia uguale a superiore ai 10mila euro parte l’obbligo di dichiarazione alla Dogana. Il governo spiega che l’obbligo “non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a fini di controllo”
L’Agenzia può trattenere il denaro
- L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno il potere di trattenere il denaro per un massimo di 30 giorni, prorogabili in casi particolari fino a 90, in tutti i casi in cui “taluno entri od esca dal territorio nazionale” senza la dichiarazione oppure quando emergono “indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminose”, anche se il valore è inferiore a 10mila euro
Le sanzioni/1
- La legge inasprisce le sanzioni previste, intervenendo “in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi”. Si incrementano le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta, aumentando dal 15 al 30% l'importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro tra i 10mila e i 40mila euro
Le sanzioni/2
- Si introduce poi “un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi”. Il denaro che non viene dichiarato sarà sequestrato al 50% all'interno della soglia di 10mila euro, fino a 20mila euro. Si sale al 70% fino ai 100mila euro e al 100% quando si superano i 100mila euro. Per quanto riguarda le informazioni non corrette, l'Agenzia o la Guarda di Finanza potranno sequestrare fino al 25% del contanto quando lo scarto tra quello che si vuole importare/esportare e quanto dichiarto non supera i 10mila euro. La percentuale aumenta al 35% se si tratta di 30mila euro, del 70% se la si arriva a 100mila euro e al 100% se si va oltre
Il mercato dell'oro
- La legge va poi a modificare le definizioni di "oro da investimento", ricomprendendovi anche l'oro destinato a successiva lavorazione, e di "materiale d'oro" e ampliando il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all'UIF riducendo (da 12.500 euro a 10mila euro) il relativo "valore soglia". Il governo precisa che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro. Scatta l'obbligo di dichiarazione anche in relazione a operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10mila euro. Inoltre, si subordina l'esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.
Per approfondire:
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