Superbonus, ecco chi può ancora beneficiare del 110%: quali sono categorie e requisiti

Economia
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Introduzione

Se per la maggior parte degli italiani la stagione del Superbonus al 110% si è conclusa da tempo, per alcune categorie è ancora possibile usufruirne. Ad esempio può essere sfruttato dagli abitanti delle zone terremotate o alluvionate, come Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Ischia, l'area dell'Etna e dell’Umbria. E ancora le Onlus, presenti come organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps). Aiutate poi le famiglie indigenti, alle quali l’esecutivo ha destinato un contributo di 16 milioni di euro per concludere i lavori nonostante la riduzione dello sgravio.

 

Da segnalare come sia ancora oggetto di discussione la tassa sugli immobili ristrutturati, introdotta a gennaio e a carico di chi ha ristrutturato casa e vuole vendere l’immobile prima di 10 anni. In quel caso scatta un'imposta del 26%: vale per chi ha fatto i lavori nell’abitazione con il Superbonus al 110%, al 90% e al 70%. Ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i casi in  cui la tassa non va pagata.

Quello che devi sapere

Chi può beneficiare ancora del 110%

  • Superata la stagione più ricca, quando valeva il 110%, ma non i suoi costi, il Superbonus adesso è sceso al 70% ma resta con la formula piena solo per alcune categorie. Ecco quali sono e che requisiti devono avere.

 

Per approfondireSuperbonus, 16 milioni di euro per gli esodati: ecco chi ha diritto all'incentivo

Chi può beneficiare ancora del 110%

Gli abitanti delle zone terremotate o alluvionate

  • Nei Comuni colpiti dai terremoti e dalle alluvioni che hanno coinvolto Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Ischia, l'area dell'Etna e dell’Umbria, sarà applicato il Superbonus rafforzato al 110% per facilitare la ricostruzione fino al 31 dicembre 2025. Per gli abitanti di queste zone sarà possibile sommare sia lo sgravio - con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito - sia il contributo per la ricostruzione negli interventi per il recupero degli edifici lesionati. Il governo ha previsto un plafond di 400 milioni per finanziare questi cantieri. Il contribuente ha però l’obbligo di acquisire e presentare l’asseverazione di un tecnico per le operazioni di efficientamento energetico e per quelle necessarie per la riduzione del rischio sismico

Onlus/1

  • Anche le onlus possono avere il Superbonus al 110%: possono accedervi le organizzazioni di volontariato (Odv) o le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri, oppure un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta in anagrafe unica delle Onlus. Tutte devono essere impegnate in attività riconducibili tra servizi sociosanitari e assistenziali e non devono riconoscere compensi o indennità di carica di alcun tipo ai membri dei loro cda

Onlus/2

  • Ma quali edifici possono rientrarvi? L'edificio oggetto di intervento deve essere qualificato come immobile di categoria B/1, oppure B/2 o D/4 posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto) o un contratto ad effetti obbligatori (comodato gratuito) aventi data certa anteriore al 1° giugno 2021
  • Da segnalare come sono autorizzate le pratiche, antecedenti al 30 marzo 2024 delle seguenti ulteriori condizioni, dei lavori dove è stata già presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), quando gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini e se siano state già depositate le richieste del titolo abilitativo

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  • Sono agevolati anche gli indigenti: non c’è il superbonus al 110%, ma con oltre 16 milioni di euro il governo ha deciso di aiutare le famiglie che, dopo la riduzione dello sgravio, non avrebbero potuto fare i lavori. Questo contributo è destinato ai contribuenti che rispettino specifici requisiti di reddito e di avanzamento lavori

Indigenti/2

  • Attenzione perciò alle richieste: i soggetti interessati dovranno avere un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro e gli interventi edilizi dovranno aver raggiunto un avanzamento lavori pari almeno al 60% entro il 31 dicembre 2023, come certificato da apposita asseverazione e già oggetto di opzione per lo sconto in fattura.
  • Le domande per accedere al Fondo indigenti vanno presentate entro il 31 ottobre 2024. Per ogni famiglia il tetto massimo di spesa sarà di 96mila euro

La tassa sugli immobili ristrutturati

  • Fa intanto ancora discutere la tassa sugli immobili ristrutturati, introdotta a gennaio di quest'anno, a carico di chi ha ristrutturato casa e vuole vendere l’immobile prima di 10 anni. In quel caso scatta una tassa del 26%: la nuova imposta varrà per chi ha fatto i lavori nell’abitazione con il Superbonus al 110%, al 90% e al 70%. Questo perché, in quanto ristrutturate, le case aumentano il loro valore, generando quindi una plusvalenza nel momento in cui si vendono

Come si calcola la plusvalenza

  • Se si è beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura non si tiene conto tra i costi delle spese beneficiate dal Superbonus del 110% se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, mentre se questo termine è trascorso verranno conteggiate al 50% sempre entro il limite temporale dei 10 anni precedenti la cessione. Se si è scelta la detrazione nella dichiarazione dei redditi, invece, tutte le spese possono essere prese in considerazione. Alle plusvalenze si applica, a scelta del contribuente, l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef

Cosa fa scattare la nuova tassa

  • Per far scattare la tassa del 26% è sufficiente aver compiuto un lavoro effettuato sulle parti comuni di un condominio, senza coinvolgere il singolo appartamento. Sull’indeducibilità, poi, viene chiarito che concorrono al calcolo solo i costi agevolati con il Superbonus al 110%. Sono quindi escluse tutte le versioni del contributo ridotto, come quelle al 90% o al 70%

Come evitarla

  • Ma va ricordato come lo scorso giugno l’Agenzia delle Entrate abbia fornito un’importante delucidazione in merito a come fare per salvarsi: la tassa del 26% non va pagata da tutti coloro che vendono immobili adibiti ad abitazione principale, anche per i propri familiari. La deroga vale se la casa è stata l'abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni prima della cessione o del periodo tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione. E ancora: non si applica alle seconde case se sono state ereditate o donate.

 

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