Zes Unica Sud, credito d'imposta sale a 3,2 miliardi di euro: cosa cambia

Economia
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Introduzione

Il Cdm ha previsto l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati. La nuova somma, ha fatto sapere il ministro Fitto, è di cinque volte superiore a quella prevista negli anni dal 2016 al 2020 (pari a 617 milioni di euro annui) e di tre volte superiore a quella prevista negli anni 2021 e 2022 (pari a 1.053,9 milioni di euro) e nell’anno 2023.

 

Il provvedimento prevede che possano essere utilizzate le risorse dei programmi nazionali e regionali, finanziati con le risorse della politica di coesione europea 2021–2027. 

Quello che devi sapere

Il decreto legge approvato dal Cdm

  • Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. Il testo prevede l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica

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Come fare per accedere alla misura

  • Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche

Di che stanziamento si tratta

  • Lo stanziamento approvato è di cinque volte superiore a quello previsto negli anni dal 2016 al 2020 (pari a 617 milioni di euro annui) e di tre volte superiore a quello previsto negli anni 2021 e 2022 (pari a 1.053,9 milioni di euro) e nell’anno 2023 (pari a 1.467 milioni di euro, di cui solo 1,3 miliardi di euro effettivamente utilizzati). Lo ha fatto sapere il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto. Oltre ai 3,2 miliardi di euro immediatamente disponibili, il provvedimento prevede che possano essere utilizzate le risorse dei programmi nazionali e regionali, finanziati con le risorse della politica di coesione europea 2021–2027, relativi alla competitività delle Pmi

Gli effetti della Zes unica

  • Il calcolo delle risorse iniziali si basava con grande probabilità sulla base dell’andamento dell’agevolazione negli scorsi anni. La riunificazione delle otto Zes nell’unica prevista dal decreto Sud hanno invece favorito un accesso più ampio alla misura. Le prenotazioni hanno infatti raggiunto i 9,4 miliardi di euro: di questi, però, solo 167 milioni si riferiscono a investimenti realizzati

Approvazione da parte dei commercialisti

  • Intanto, il rifinanziamento è stato accolto positivamente dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio

Istituite nel 2017

  • Nel 2017, il decreto legge n. 91 – Decreto Sud – si era concentrato sulla crescita economica nelle aree del Mezzogiorno e aveva introdotto due misure principali : 1) la misura denominata Resto al Sud per l’imprenditoria giovanile, 2) il nuovo concetto di Zona economica speciale (Zes, appunto) già diffuse all'estero, che individua zone del paese collegate a una area portuale, destinatarie di importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative

La Zes unica

  • Più di recente, il Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 ha istituito a partire dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la cosiddetta "Zes unica", che ricomprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna

Le principali caratteristiche di una Zes

  • Una Zona economica sociale, prima di tutto, deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata. Può inoltre essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionate. Infine, deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regola-mento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013

Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni

  • Sono due: le imprese devono mantenere le attività nella Zes per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento

Il credito/1

  • Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”)

Il credito/2

  • È cumulabile con aiuti de minimis – cioè aiuti statali di piccola entità – e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

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