Salva Casa, dai sottotetti alle tende bioclimatiche: le novità della legge

Economia
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Introduzione

Il decreto Salva Casa è diventato legge lo scorso 24 luglio. Rispetto alle prime versioni del testo, la norma definitiva vede alcune novità e conferme, seppure con modifiche importanti.

 

Ad esempio, è stato introdotto il recupero dei sottotetti attraverso delle procedure semplificate che consentono di non rispettare le distanze minime tra edifici, oppure cambiamenti sulle tolleranze costruttive e sulle demolizioni, fino allo stato legittimo degli immobili e l'installazione di tende bioclimatiche e vetrate panoramiche.

Quello che devi sapere

Salva Casa tra novità e conferme

  • Lo scorso 24 luglio è diventato legge il decreto Salva Casa, voluto dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, e che modifica le regole abitative di un immobile. Il via libera definitivo (con la questione di fiducia) è arrivato in Senato: a favore si sono espressi 106 senatori, 68 i contrari e un astenuto. In sede di conversione, sono intervenute diverse modifiche (anche importanti) al testo inizialmente previsto. Ecco quali

Per approfondire:

Il Salva case è legge: cosa cambia per appartamenti e monolocali

II recupero dei sottotetti

  • Partiamo dai sottotetti. Nel testo finale, grazie a un emendamento, è stato introdotto il recupero dei sottotetti tramite procedure semplificate. Nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna Regione, la norma consente di derogare ai limiti di distanza tra case. In pratica, l'intervento di recupero del sottotetto è possibile anche se non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini

I micro appartamenti

  • Sarà possibile rilasciare il certificato di agibilità per i micro appartamenti. La superficie minima per una persona scende da 28 a 20 metri quadrati e per due persone da 38 a 28 metri quadrati. Anche le altezze minime interne sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri. Ma attenzione: i locali devono essere in edifici migliorati o ristrutturati per garantire condizioni igienico-sanitarie idonee

Difformità a licenze ante 1977

  • È stata introdotta anche una nuova norma per regolarizzare interventi edilizi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo prima dell'introduzione del permesso di costruire, con una procedura semplificata per titoli rilasciati prima del 1977. In sostanza, spiega Ipsoa, si possono regolarizzare, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore, mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento di una sanzione

La data della variante

  • L'epoca di realizzazione della variante si può accertare in diversi modi: informazioni catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio e altri atti pubblici o privati. E se è impossibile certificare la data? Un tecnico incaricato dovrà attestare il periodo di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità

Tolleranze costruttive e demolizione

  • Inoltre, come scrive Ipsoa, le parziali difformità realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, e che sono state accertate con un sopralluogo o un'ispezione dai funzionari per la verifica delle conformità edilizie, "rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità" sono soggette alla disciplina delle tolleranze costruttive

Stato legittimo degli immobili

  • Per determinare lo stato legittimo si farà riferimento all'ultimo titolo abilitativo rilasciato, fermo restando che spetta all'amministrazione competente verificare la legittimità dei titoli pregressi. E viene chiarito che le difformità sulle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità immobiliari e viceversa

Cambio di destinazione d'uso

  • Il cambio di destinazione d'uso è sempre possibile all'interno della stessa categoria funzionale e tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale per immobili ubicati nelle zone A, B e C. I cambi sono inoltre consentiti senza distinzione se con opere o senza (quelli con attività edilizia libera). Per le unità al primo piano o seminterrate, il cambio è regolato dalla legislazione regionale che permette ai comuni di individuare le zone consentite

Tolleranze e superficie utile

  • Si introducono novità per le tolleranze negli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati, sono tollerati scostamenti fino al 6%; sotto i 100 metri quadrati, fino al 5%; tra i 100 e i 300 metri quadrati, fino al 4%; tra i 300 e i 500 metri quadrati fino al 3%; superiore ai 500 metri quadrati, fino al 2%

Doppia conformità e difformità sostanziali

  • Le leggi regionali trattano in modo diverso le "parziali difformità" edilizie. Si è dunque esteso il regime semplificato del decreto-legge anche alle "variazioni essenziali" per uniformare le regole. La procedura semplificata si applica anche agli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali, purché le difformità siano lievi. Si limita poi il tipo di interventi prescrivibili dagli sportelli unici per rilasciare il titolo in sanatoria

Tende bioclimatiche e vetrate panoramiche

  • Il Salva casa include nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette Vepa) in tutti i porticati, rientranti o meno all'interno dell'edificio, ad eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche. Possibile anche l'installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le cosiddette "tende bioclimatiche"

Per approfondire:
Salva Casa, partono le sanatorie