Danno da vacanza rovinata, come fare richiesta di risarcimento? Ecco cosa sapere

Economia
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Introduzione

Nel caso in cui si riscontrino disagi in vacanza è possibile chiedere i danni sia economici che morali, specie se gli inconvenienti sono attribuibili alla colpa di un terzo. I precedenti giudiziari dimostrano che ci si può rivalere sia nei confronti dell’agenzia viaggi che ha organizzato il soggiorno che anche nei confronti della struttura ricettiva, specie se la pubblicità mostra una realtà completamente diversa.

 

Il danno da vacanza rovinata viene calcolato in base al tipo di disservizio e alla sua entità, nonché al prezzo pagato e agli effettivi disagi patiti dal cliente. Per chiedere il risarcimento è essenziale presentare un reclamo scritto con raccomandata a/r o pec alla struttura o all’agenzia entro 10 giorni dal rientro. Il reclamo deve contenere dettagliatamente i motivi di contestazione, cioè i vari disservizi sopportati e le loro conseguenze (anche in termini di spese), concludendosi con una congrua richiesta di risarcimento. In caso di mancata risposta ci si potrà rivolgere al tribunale ordinario o al giudice di pace.

Quello che devi sapere

Cosa fare in caso di disagi durante la vacanza

  • Le vacanze tanto attese a volte possono rivelarsi problematiche. Cosa fare quando le cose non vanno come sperato? La giurisprudenza racconta che il disagio può essere importante, tale da meritare anche un risarcimento, specie quando gli inconvenienti sono attribuibili alla colpa di un terzo.

 

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I danni economici e morali

Il danno da vacanza rovinata si articola su due aspetti, da un lato quello economico, per il costo sopportato, e dall’altro quello morale, per il disagio e l’occasione persa. Parlare di una vacanza rovinata può sembrare futile, visto che non sembra rientrare tra le esigenze primarie di una persona o a questioni particolarmente importanti. Ma spesso non è così

Il diritto alla salute e alla vita familiare

  • Oltre all’aspetto economico e morale in generale, una vacanza rovinata incide direttamente sul diritto alla salute e alla vita familiare. Si tratta di diritti costituzionalmente garantiti, pertanto la loro lesione deve essere risarcita

Il risarcimento

  • Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si configura quando i disservizi che hanno provocato i danni morali ed economici sono attribuibili alla responsabilità dell’agenzia di viaggi o della struttura ricettiva. Ciò accade soltanto in presenza di un inadempimento grave, che non è stato opportunamente risolto dal responsabile e non è dovuto a cause di forza maggiore.
  • Secondo il Codice del turismo, rileva in particolare la cancellazione senza preavviso non motivata da esigenze preventivamente comunicate (come la richiesta di un numero minimo di partecipanti), a patto che non sia dovuta nemmeno al cliente o a cause esterne, come un evento atmosferico estremo. La seconda ipotesi citata dalla legge riguarda, invece, la difformità tra i servizi e la qualità presentati al cliente e la loro effettiva condizione. Anche in questo caso, a meno che non dipendano da cause esterne o dallo stesso cliente

Se l’hotel è completamente diverso

  • Se la struttura è completamente diversa dalle foto, come si può fare? In questo caso, oltre a chiedere il cambiamento della stanza, anche chiedere al titolare della struttura il risarcimento del danno da vacanza rovinata, come previsto dall’articolo 47 del Codice del turismo che sottolinea “il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione perduta”, specie se l’inadempimento non è di scarsa importanza.
  • Questo vuol dire che la struttura deve essere completamente diversa da quella presente sulle foto del sito o dell’agenzia. E in questa circostanza si può ottenere il rimborso non solo dal proprietario della struttura ma anche dal tour operator, che dovrà versare anche lui un risarcimento del danno da vacanza rovinata, ai sensi della sentenza della Corte di cassazione n. 5683 del 23 marzo 2016

Il precedente

  • Ha fatto notizia il caso del turista milanese in vacanza a Vieste in Puglia nel 2018 che, non soddisfatto di quanto trovato nella struttura perché decisamente diverso da quanto veniva pubblicizzato sulla piattaforma online che aveva usato per prenotare, decise di fare ricorso contro l’albergo, che l’aveva minacciato di fargli perdere tutti i soldi se avesse deciso di cambiare alloggio. Il giudice di pace di Milano, Alexia Dulcetta, ha accolto il ricorso e ordinato alla struttura di rimborsare i sette giorni già pagati e non goduti, oltre alle spese processuali. Una cifra importante, se si considera che di solo anticipo l’uomo aveva speso oltre 2.250 euro

Il precedente sui danni morali

  • Sui danni da vacanza rovinata c'è anche una sentenza della Corte di cassazione, risalente all’aprile 2022, che ha evidenziato come sia anche colpa dell’agenzia viaggi se il pacchetto è scadente, con un grado di colpa sensibilmente maggiore rispetto ad un semplice intermediario. Il caso riguardava un turista residente nella Capitale aveva avanzato ricorso per vacanza rovinata contro una società capitolina, colpevole di aver organizzato un viaggio in Tunisia nel 2018 che non rispondeva alle attese. Il giudice però ha dato ragione alla società e non al turista, in quanto la società era un semplice intermediario, non responsabile dei disservizi dell’organizzatore

Come chiedere il risarcimento danni

  • Il danno da vacanza rovinata viene calcolato in base al tipo di disservizio e alla sua entità, nonché al prezzo pagato e agli effettivi disagi patiti dal cliente. Per chiedere il risarcimento è essenziale presentare un reclamo scritto con raccomandata a/r o pec alla struttura o all’agenzia entro 10 giorni dal rientro

Cosa deve esserci nel reclamo

  • Il reclamo deve contenere dettagliatamente i motivi di contestazione, cioè i vari disservizi sopportati e le loro conseguenze (anche in termini di spese), concludendosi con una congrua richiesta di risarcimento. In caso di mancata risposta, sarà necessario rivolgersi al giudice di pace (per importi fino a 5 mila euro) oppure al tribunale ordinario entro un anno dalla vacanza. I termini di prescrizione sono infatti:
  • 1 anno per i danni non alla persona;
  • 3 anni per i danni alla persona;
  • 12 o 18 mesi per i danni derivati dai servizi di trasporto

In sede giudiziale

  • In sede giudiziale, sarà importante allegare tutte le prove dei disagi subiti (come foto, video e testimonianze), delle spese sopportate e degli accordi assunti con l’agenzia di viaggi o struttura ricettiva, poi non rispettati. Si fa presente che la valutazione del danno morale tiene conto dello stress causato, dell’eventuale ripetibilità dell’esperienza e dell’occasione del viaggio.
  • Prima di ricorrere al tribunale, può però essere utile affidarsi a un’associazione di consumatori o a un arbitrato presso la Camera di Commercio di residenza e tentare una soluzione stragiudiziale.

 

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