Bonus barriere architettoniche, quando sono ammessi sconti in fattura e cessioni?
In generale, dal 1° gennaio 2024 l'agevolazione può essere utilizzata solamente tramite dichiarazione dei redditi. Ci sono però alcune situazioni in cui questa non è l'unica opzione. E non è comunque detta l'ultima parola: il 23 gennaio si discuterà al Mef della richiesta di allargare di nuovo il campo
- Per la maggior parte dei lavori effettuati con il bonus barriere architettoniche dal 1° gennaio 2024 in poi non è più possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. È una delle principali novità introdotte dal decreto Salva spese, da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Martedì 23 gennaio si terrà una riunione al Mef per discutere le richieste avanzate da diverse voci della politica e dalle associazioni di categoria coinvolte: si starebbe valutando, riporta Il Messaggero, la reintroduzione dello sconto in fattura e della cessioni dei crediti per le categorie già previste dal decreto
- Aspettando di vedere cosa uscirà dal vertice, va sottolineato che già adesso esistono delle eccezioni alla normativa generale. È ancora possibile utilizzare il bonus con cessione del credito e sconto in fattura se i lavori di rimozione delle barriere architettoniche coinvolgono parti comuni di condomini prevalentemente adibiti ad abitazione
- Nei casi di condomini con funzione prevalente diversa da quella abitativa, l’unico modo per usufruire dell’agevolazione è la detrazione Irpef in dichiarazione dei redditi (in cinque rate annuali, entro il 31 dicembre 2025)
- La seconda eccezione alla regola generale riguarda le persone con reddito che non supera i 15mila euro – calcolato con il quoziente familiare - e che intervengono su edifici di cui sono proprietari (o su cui esercitano un altro diritto reale). Questo vale sia per gli immobili unifamiliari che per quelli plurifamiliari
- Il limite reddituale da solo non è però sufficiente per permettere lo sconto in fattura o la cessione di credito. L’edificio interessato dai lavori deve infatti essere l’abitazione principale di chi vuole utilizzare il bonus
- Restano poi salvi tutti i casi in cui in una famiglia siano presenti persone con disabilità
- E ancora, le nuove regole non si applicano nemmeno agli interventi per cui è stata presentata l’asseverazione tecnica prima del 29 dicembre. Se non è prevista, fa fede la data di inizio dei lavori o il versamento di un acconto
- Il bonus in questione è un’agevolazione pensata – come suggerisce subito il nome – per facilitare la rimozione delle barriere architettoniche. Vale il 75% delle spese sostenute a tal fine, da calcolare però su importi massimi variabili (da 30mila a 50mila euro, a seconda degli edifici)
- A partire dal 2024, il bonus barriere architettoniche è applicabile soltanto alla realizzazione - in edifici già esistenti - di interventi che coinvolgono scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici
- Il campo di interventi agevolabili è stato ristretto. Fino al 2023 era infatti concesso anche sostituire infissi, finestre, porte, pavimenti e serramenti. Nella riunione di martedì 23 gennaio si discuterà l'ipotesi di reintrodurre questa possibilità