Comunità energetiche: cosa sono, come funzionano e che regole bisogna seguire?
Il 2024 è l'anno in cui arriverà un quadro normativo definito per lo sviluppo delle Cer (il decreto è stato firmato lo scorso 6 dicembre). Si punta a sostenere l'autoproduzione e il consumo di energie rinnovabili: ecco tutti i dettagli
- Il 2024 si prospetta come l’anno di svolta per il mercato energetico italiano. Sarà infatti l’anno della fine del mercato tutelato dell’energia e anche quello in cui arriverà un quadro normativo definito per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili. È atteso entro le prime settimane del nuovo anno, infatti, il parere della Corte dei Conti sul “decreto Cer” (Comunità Energetiche Rinnovabili), firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lo scorso 6 dicembre
- Il piano di aiuti pubblici italiani, finanziato in parte attraverso il Pnrr, prevede lo stanziamento di 5,7 miliardi di euro destinato a sostenere l'autoproduzione e il consumo di energie rinnovabili
- Il decreto italiano è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027
- È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei Comuni sotto i 5.000 abitanti un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all'investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente
- Ma cos’è di preciso una comunità energetica? E come funziona? Si tratta di una comunità che ruota attorno alla condivisione dell’energia prodotta e a una gestione migliore di quella consumata
- Si tratta di una vera e propria associazione che decide di impegnarsi nella produzione di energia “verde”, e che ha come obiettivo quello di ridurre al massimo gli sprechi energetici
- La partecipazione alla comunità è sempre aperta e volontaria (art. 31 c1 lett. cd Decreto 199/2021). I membri di una CER dovranno possedere e fruire, o soltanto fruire, energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, e in tal modo coprire completamente, o almeno in buona parte, i loro consumi
- Per le Cer, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt
- Passaggio iniziale per la realizzazione di una Cer, dopo l'individuazione dell'area interessata alla costruzione dell'impianto e della cabina primaria, è l'atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali
- Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l'ammissibilità in via preliminare