Mutuo prima casa under 36, bonus in scadenza il 31 dicembre 2023
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Non è arrivata una proroga per l’agevolazione in vigore dal 26 maggio 2021. Da gennaio 2024 si torna infatti al bonus prima casa ordinario anche per le compravendite da parte dei giovani di età inferiore a 36 anni
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SCADENZA VICINA
- C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per accedere al cosiddetto bonus casa giovani, cioè la misura che prevede l’azzeramento delle imposte dovute dagli under 36 con Isee fino a 40mila euro
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- Non è al momento arrivata una proroga, come invece ci si aspettava. L’agevolazione è in vigore dal 26 maggio 2021. Da gennaio 2024 si torna infatti al bonus prima casa ordinario anche per le compravendite da parte dei giovani di età inferiore a 36 anni
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- Nello specifico, il bonus consente l’azzeramento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. In caso di compravendita soggetta ad Iva, attribuisce ai beneficiari un credito d’imposta pari all’imposta dovuta da utilizzare in compensazione
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- Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, i benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato
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- Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Si applicano invece agli immobili acquistati all’asta
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- Per poter usare ancora l’agevolazione, l’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre, pena il passaggio al bonus prima casa ordinario che sostituisce all’azzeramento uno sconto delle imposte dovute
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- Il bonus prima casa è infatti una misura strutturale che consente a chi acquista l’abitazione principale, in presenza di specifici requisiti, di beneficiare di una riduzione delle imposte dovute
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- L’imposta di registro applicata in via ordinaria al prezzo della cessione è pari al 9%, mentre le imposte ipotecarie e catastale sono dovute in misura pari a 50 euro cadauna. Per le vendite soggette ad Iva si applica l’aliquota del 10%, mentre per le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applica l’importo fisso di 200 euro
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- In caso di acquisto assoggettato ad Iva, l’aliquota applicata è quella del 4%, mentre per le imposte ipotecarie e catastali si paga un importo pari a 200 euro cadauna