Supporto formazione e lavoro e Assegno di inclusione, cosa cambia?
Come stabilito dal Decreto 1° maggio, i due nuovi strumenti di politiche attive del lavoro andranno a sostituire progressivamente il Reddito di cittadinanza. Dal 1° settembre il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) è attivo per gli occupabili tra 18 e 59 anni, mentre dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione (Adi) sarà operativo per i nuclei familiari che hanno tra i componenti over 60, disabili o minori
Il sostegno ai disoccupati in cerca di un impiego si dota di due nuovi strumenti al posto del Reddito di cittadinanza che andrà in “pensione” entro fine anno. Ecco quali differenze ci sono tra il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno di inclusione
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Entrambi varati dal Dl Lavoro del 1° maggio i due strumenti prevedono l’erogazione di assegni mensili. In cambio il beneficiario si impegna a sostenere un percorso di ricerca attiva di un'occupazione con l’aiuto di centri per l’impiego e agenzie specializzate
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Operativo dal 1° settembre, il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) consiste in un assegno mensile da 350 euro per occupabili tra i 18 e i 59 anni con Isee familiare fino a 6mila euro
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Dal 1° gennaio 2024 partiranno i percorsi di attivazione tramite l’Assegno di inclusione (Adi), rivolto a famiglie con Isee fino a 9.360 euro con componenti disabili, over 60 oppure minori
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Il Supporto parte dopo l’invio della domanda online sul sito dell’Inps o tramite un patronato. Dal 1° gennaio anche i centri d’assistenza fiscale (Caf) potranno inoltrare le domande
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A differenza del Reddito di cittadinanza dove era sufficiente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per ricevere il sussidio, il Supporto necessita di una certificazione dell’effettivo inizio del percorso formativo da parte del centro per l’impiego
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La piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), attiva dal 1° settembre, contiene tutti i centri per l’impiego, enti di formazione o agenzie per il lavoro autorizzati a certificare il Supporto per la formazione e il lavoro
L’Inps eroga l’assegno del Supporto per la durata del corso intrapreso fino a un massimo di 12 mesi ed è incompatibile con altri sussidi come reddito di inclusione, cassa integrazione o Naspi
Il Supporto viene "congelato" nel caso il richiedente trovi offerte di lavoro con durata fra 1 e 6 mesi, mentre la mancata accettazione di una proposta comporta la revoca dell’assegno
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Supporto e Assegno di inclusione cessano entrambi se la persona dovesse accettare contratti a tempo indeterminato, offerte con retribuzioni minime salariali stabilite dal Ccnl, rapporti part time di durata non inferiore a 60% dell’orario a tempo pieno oppure rapporti a termine, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del beneficiario o sia raggiungibile in 120 minuti con i mezzi pubblici
Presentato il Supporto formazione e lavoro post Reddito di cittadinanza: come funziona