Tregua fiscale, i Comuni hanno tempo fino a luglio per aderire
Fino al 29 luglio tutte le municipalità potranno decidere se siglare o meno la “pace” con i propri contribuenti: tra le opzioni possibili ci sono la rottamazione, lo stralcio o anche entrambe. I Comuni hanno massima libertà su cifre e modalità, ma gli orizzonti temporali restano quelli decisi dallo Stato
I Comuni hanno poco più di un mese di tempo per decidere se aderire alla tregua fiscale, varata nell’ultima Manovra. Entro il 29 luglio infatti tutte le municipalità italiane dovranno decidere se cercare “la pace” con i propri contribuenti optando per la rottamazione, per lo stralcio o anche per entrambe
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LA NOTA IFEL – A dare un ulteriore input è stato l’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, che ha illustrato tutte le ricadute operative delle nuove regole fiscali sulle entrate locali e offre anche un modello completo per le delibere. Nella tregua, precisa l’Ifel, rientrano anche “anche gli atti emessi dalle società in house” come, per esempio, i bollettini Tari emessi direttamente dai gestori della raccolta e smaltimento dei rifiuti
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LE ATTUALI NORME - Il quadro normativo di riferimento è stato sviluppato in due fasi: dopo la manovra, che ha introdotto lo stralcio per le cartelle fino a mille euro tra il 2000 e il 2015 e la rottamazione per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022, è intervenuta anche la legge di conversione dell’ultimo decreto bollette (Dl 34/2023), che ha adeguato i meccanismi alle particolarità delle entrate locali
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LO STRALCIO - Il raggio d’azione della tregua si è allargato anche alle ingiunzioni utilizzate dai Comuni, ormai l’ampia maggioranza, che affidano le entrate ai concessionari privati, e contempla ora la possibilità dello stralcio parziale, limitato a sanzioni e interessi (o solo a questi ultimi nel caso delle multe)
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PAESE CHE VAI, TREGUA CHE TROVI – Come evidenzia l’Ifel, le amministrazioni locali possono muoversi in totale libertà ed esercitare l’autonomia tributaria come meglio ritengono. Possono perciò scegliere se e quali strumenti utilizzare; il numero di rate e termini da rispettare per il pagamento dei debiti rottamati; le procedure che il contribuente potrà seguire; le scadenze per la presentazione dell’istanza e anche le date per la comunicazione sull’ammontare delle somme
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NESSUNA SOSPENSIONE – Come avverte l’Ifel, “l’adozione del regolamento non comporta alcuna sospensione generalizzata dei debiti definibili, la quale invece opererà solo a seguito della presentazione dell'istanza”. Questo significa che sarà necessario prevedere nel regolamento la sospensione dei termini di versamento relativi a eventuali rateizzazioni già in corso
I PALETTI – Anche la libertà dei Comuni ha però dei paletti, come l’orizzonte temporale delle tregue fiscali. In pratica, se l’ente decide di attivare una delle modalità scelte per la pace fiscale dovrà farlo per l’intero periodo fissato dalle norme statali, che vanno dal 2000 al 2015 per lo stralcio e dal 2000 al 30 giugno 2022 per la rottamazione quater, e per tutte le entrate. Non potranno quindi prediligere certe tasse anziché altre
LA SCADENZA DEL 30 GIUGNO – Sempre in tema di rottamazione delle cartelle, bisogna ricordare che mancano pochissimi giorni al 30 giugno, quando scadranno i termini per aderire alla quarta versione della rottamazione e fare pace con il Fisco pagando solo l'importo della cartella senza multe e interessi. È possibile attivare la procedura sul sito dell’Agenzia della Riscossione, entrando nella propria area riservata
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