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Bonus e benefit per dipendenti, chiarimenti Inps su welfare aziendale e premi di risultato

Economia fotogallery
03 giu 2023 - 06:30 11 foto
Ansa/Ipa

Una circolare fa il punto sul welfare aziendale per i lavoratori subordinati e sulle varie modifiche relative ai bonus per i dipendenti. Sotto una certa soglia, ad esempio, i fringe benefit non concorrono alla formazione di reddito: ma ci sono delle condizioni da rispettare. Inoltre, l’Istituto fornisce chiarimenti sulla disciplina del regime semplificato relativo ai premi di risultato e sulla trasformazione in misure di welfare

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Nei giorni scorsi l’Inps ha diffuso una circolare che fa il punto sul welfare aziendale per i lavoratori subordinati e sulle varie modifiche relative ai bonus per i dipendenti. L’ultima è quella introdotta dal decreto lavoro, che - per il periodo d’imposta 2023 - innalza la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per i dipendenti con figli. Chiarimenti anche sulla disciplina del regime semplificato relativo ai premi di risultato e sulla trasformazione in misure di welfare

Fringe Benefit, bonus dipendenti con figli: esenzione fino a 3.000 euro
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Con l’espressione welfare aziendale si intende una serie di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, che il datore di lavoro attribuisce ai dipendenti per migliorare la loro vita privata e lavorativa. Sotto una certa soglia, questi benefit non concorrono alla formazione di reddito. La materia è disciplinata dal Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi, e nel corso degli anni le modifiche sono state diverse

La circolare dell'Inps
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Come detto, sotto una certa soglia i fringe benefit non concorrono alla formazione di reddito. Perché questo avvenga, come precisato dall’Inps, devono essere indirizzati a tutti i dipendenti o a una categoria: nel caso in cui si scelga di destinarli a un gruppo omogeneo di dipendenti, non è importante se poi nel concreto solo alcuni di essi ne usufruiscono. Se invece le erogazioni vengono destinate solo ad alcuni lavoratori, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente

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Il fatto che i benefit non siano imponibili fiscalmente vale sia se vengono erogati in modo volontario dal datore di lavoro sia se sono previsti dal contratto collettivo. I benefit, infatti, possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale sia territoriale e aziendale

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Una differenza, però, c’è: il regime fiscale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, infatti, cambia se le misure di welfare sono previste dalla contrattazione collettiva o se sono da lui erogate in modo volontario. In caso di misure previste dal contratto, per il datore di lavoro i costi sono del tutto deducibili. In caso siano offerte volontariamente, invece, si applica il regime di deducibilità del cinque per mille

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Alcune modifiche riguardo ai benefit sono state introdotto dalle ultime Manovre. La Legge di bilancio 2015, ad esempio, ha allargato il significato dei benefit legati ai servizi per l’educazione e l’istruzione: il concetto ristretto di asili nido è stato superato da una definizione più ampia che comprende educazione e istruzione “in età prescolare”. L’anno dopo sono stati introdotti benefit relativi alle somme e alle prestazioni erogate ai dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

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La Legge di stabilità del 2016, poi, ha introdotto la possibilità di erogare i benefit sotto forma di voucher. La Manovra del 2018 ha aggiunto nell’elenco dei benefit erogabili anche le somme - da spendere o rimborsare - per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico

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La Legge di bilancio del 2015 e quella del 2016, inoltre, hanno reso strutturale il regime fiscale agevolato per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili per i dipendenti del settore privato: si applica un’imposta sostitutiva Irpef pari al 10% (al 5% per il 2023) entro il limite d’importo pari, al momento, a 3.000 euro lordi. La Legge di bilancio 2017 ha invece ampliato il perimetro dei benefit fruibili in sostituzione dei premi di risultato

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L’Inps, a questo proposito, ha ricordato che i dipendenti possono richiedere queste remunerazioni anche sotto forma di benefit, che godono di esenzione sia ai fini fiscali che contributivi: “Accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, viene attribuita al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, relativa alla possibilità di ottenere il premio in denaro o in natura, senza imposizione fiscale e contributiva, nei limiti previsti dalle norme”

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Quindi, mentre per il premio di risultato si applica la normale contribuzione (ad eccezione di alcune agevolazioni) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per il 2023) in capo al dipendente, il welfare aziendale generalmente è esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore

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L'Inps, inoltre, ricorda che nel caso dei contratti collettivi deve essere la contrattazione a riconoscere la possibilità di erogare i benefit in sostituzione del premio agevolato. L’agevolazione si può applicare ai dipendenti del settore privato con reddito, riferito al periodo d’imposta precedente, non superiore a 80.000 euro. Senza il rispetto di tutte le condizioni, i benefit concorrono alla formazione di reddito

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