Bonus ristrutturazione, il beneficio non passa all’erede se la casa è data in affitto
Come ha evidenziato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, se nel passaggio di un’immobile agli eredi si decide di cambiare la “detenzione materiale e diretta del bene” ogni possibile contributo di cui ha beneficiato il precedente proprietario, poi venuto a mancare, decade. Questo principio è stato ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari 20/2011 e 7/2017
Il diritto alla detrazione delle spese sostenute, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, si trasmette esclusivamente all’erede che detenga materialmente e direttamente un immobile. Se così non fosse decade il beneficio. La sentenza dei giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte è chiara: il bonus ristrutturazione ha regole severissime di passaggio e quindi non può transitare agli eredi senza determinate condizioni
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IL CASO – Tutto risale allo scorso marzo, quando i giudici si sono trovati a dover esaminare il caso di un contribuente che ha contestato alcune detrazioni relative a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, per assenza del requisito della “detenzione materiale e diretta del bene” (trattandosi di spese sostenute dal precedente proprietario, nel frattempo scomparso) e per mancata presentazione della documentazione giustificativa
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LE POSIZIONI – Secondo il contribuente la tipologia degli interventi, svolti dal precedente proprietario su parti comuni di immobili di sua proprietà, doveva rendere legittimo che la relativa detrazione fiscale, spettante al defunto, si potesse trasmettere agli eredi, anche se questi non avevano conservato la detenzione materiale e diretta degli stessi immobili. Secondo l’Amministrazione finanziaria, invece, gli eredi dovevano lasciare il contesto intatto, per conservare la detrazione caduta in successione
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COSA HANNO DETTO I PRIMI GIUDICI – Il primo grado della Corte di giustizia tributaria aveva sostanzialmente dato ragione al contribuente, evidenziando come effettivamente il godimento della detrazione fosse un suo diritto e come potesse anche darla in locazione, anche se questo può limitare il diritto di proprietà
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COSA HANNO DETTO I SECONDI GIUDICI – La sentenza è stata ribaltata in secondo grado, dove la Corte di giustizia tributaria ha evidenziato come la norma fiscale abbia inteso limitare il beneficio della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni dell’edificio ai soli detentori “materiali e diretti” del bene, cioè a coloro che avessero avuto anche la residenza
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L’INTERPRETAZIONE LETTERALE – Per questo va data un’interpretazione letterale alla norma che dice come “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”
IL VALORE DEGLI AGGETTIVI – Non è un caso, perciò, che ci siano gli aggettivi “materiale” e “diretta”, che evidentemente escludono dal beneficio della conservazione della detrazione proprio quegli eredi che, pur mantenendo il “possesso mediato” sugli immobili ricevuti in successione, non potevano più disporre degli stessi in quanto obbligati a rispettare regole come può essere anche un contratto verso terzi
LA POSIZIONE DEL FISCO – Quanto espresso dalla giurisprudenza, come rileva l’Agenzia delle entrate, lo si trova anche in quanto affermato dal Fisco che, con le Circolari 20/2011 e 7/2017, ha chiarito che il contribuente erede, concedendo in comodato o in locazione l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non può continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal precedente proprietario
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