
Bonus Sar, cosa sapere sul contributo: a chi spetta, a quanto ammonta e come ottenerlo
I disoccupati che hanno avuto contratti in somministrazione hanno a disposizione anche il contributo di sostegno al reddito, oltre alla NASPI e all’assegno Dis-Coll, dal valore di mille euro. È necessario però fare molta attenzione al calcolo dei giorni lavorati e di quelli senza occupazione: nel caso in cui si vada oltre i termini consentiti, la domanda non verrà accolta

Per chi ha perso il lavoro c’è un’altra agevolazione, oltre alla NASPI e all’assegno di disoccupazione Dis-Coll: si tratta del Bonus Sar (sigla che significa “Sostegno Al Reddito”) 2023, che consiste in un contributo fino a mille euro
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A CHI SPETTA – Tale contributo è richiedibile dai lavoratori disoccupati che abbiano avuto contratti in somministrazione (l’ex interinale) a tempo determinato o indeterminato
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LE CONDIZIONI – Per poterlo richiedere i lavoratori devono essere disoccupati da almeno 45 giorni con almeno 110 giorni di lavoro maturati oppure aver concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro o MOL o avere almeno 90 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione
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LE TEMPISTICHE – Una volta maturati i 45 giorni dalla fine del proprio contratto di lavoro, il richiedente deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda e successivamente ne ha altri 68 entro cui inviarla: sostanzialmente, la domanda può essere presentata tra il 106esimo e il 173esimo giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione
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UN EVENTUALE NUOVO CONTRATTO - È possibile sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, non perdendo il diritto alla prestazione. Se durante il periodo di disoccupazione si instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche con un contratto diverso e di durata pari o inferiore ad una settimana, il conteggio per il raggiungimento dei giorni di disoccupazione viene sospeso. La domanda può comunque essere presentata entro massimo 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro in somministrazione
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IN CASO DI INTERRUZIONE - In presenza di eventi che determinino la sospensione del rapporto di lavoro come malattia, infortunio o maternità, conclusi dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, la data di decorrenza dei termini di presentazione delle domande è quella del giorno in cui termina l'evento che ha causato l’interruzione. Se la domanda è presentata fuori tempo massimo non verrà accolta

L’AMMONTARE - Ai beneficiari appartenenti alle prime due categorie sopra descritte spetta un contributo di sostegno al reddito pari a mille euro lordi. Ai beneficiari appartenenti alla terza categoria viene corrisposto un contributo di sostegno al reddito pari a 780 euro lordi

IL CALCOLO DEI GIORNI MATURATI – Per sapere se si ha diritto occorre conoscere l’ultimo giorno effettivo di lavoro, che viene riportato sulla busta paga, alla voce “Data di cessazione”. Per calcolare invece i giorni di lavoro in somministrazione maturati negli ultimi 12 mesi, bisogna guardare all’interno della propria busta paga i giorni lavorati, i giorni retributivi e i giorni INPS e sommare i valori più alti tra i tre. Rientrano nel conto dei giorni lavorati anche gli eventi sospensivi

COME RICHIEDERLO – Il Bonus Sar può essere richiesto esclusivamente su Forma.Temp, attraverso la piattaforma FTWeb, dove bisogna compilare alcuni campi e allegare vari documenti, sia personali che relativi alla propria posizione lavorativa e previdenziale. Una volta compilato il modulo, occorre stamparlo, firmarlo, scansionarlo e allegarlo nella stessa piattaforma oppure rivolgersi agli sportelli sindacali di categoria (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp) presenti nel proprio territorio

LO STATO DELLA DOMANDA – È possibile controllare lo stato della propria domanda? Sì, accedendo al sito Formatemp.it nella sezione “Verifica lo stato della domanda Sar”, inserendo il codice fiscale del richiedente e il numero di protocollo della pratica. Se vengono richieste delle integrazioni la pratica viene sospesa per un massimo di 60 giorni, dopodiché l’istanza verrà respinta. In caso di esito negativo, il richiedente ha comunque 60 giorni di tempo per presentare ricorso, da inviare tramite PEC oppure rivolgendosi ad uno Sportello sindacale
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