
Bonus prima casa under 36, proroga fino a fine 2023: a chi spetta e come funziona
La recente Manovra ha esteso fino a fine anno le agevolazioni per chi decide di comprare casa, ha meno di 36 anni e ha un reddito Isee ordinario non superiore a 40mila euro. Dagli immobili ammessi agli atti agevolabili, ecco cosa serve sapere

La Legge di Bilancio approvata poche settimane fa ha prorogato fino a fine 2023 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per giovani sotto i 36 anni. Le condizioni, includendo quindi beneficiari, immobili detraibili e regole economiche, restano pressoché le stesse già applicate oggi
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A CHI SPETTA – I beneficiari delle agevolazioni prima casa under 36 spettano a coloro che acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023; non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un ISEE annuo non superiore a 40mila euro
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LE REGOLE PER BENEFICIARNE - È inoltre importante avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto; non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nello stesso territorio; non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto
Bonus prima casa under 36, proroga per il 2023: come funziona
GLI IMMOBILI AMMESSI – Alle detrazioni sono aggiungibili immobili come quelli di classe A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7 e A/11. Possibile aggiungere anche magazzini, rimesse e tettoie (classi C/2;C/6;C/7), ma soltanto una pertinenza. Il suo acquisto deve avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione
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GLI IMMOBILI ESCLUSI – Non è possibile invece usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di un’abitazione se appartiene a categorie catastali come A/1 (abitazioni di tipo signorile); A/8 (abitazioni in ville) oppure A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico)
Bonus ristrutturazione, come funziona e quali sono i lavori ammessiQUALI SONO GLI ATTI AGEVOLABILI – Per ciò che concerne gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutto ciò che comporta il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o di quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (come nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate. Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita. Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta
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AGEVOLAZIONI PREVISTE – In caso di acquisti non soggetti a Iva, gli aiuti evitano di dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Invece, per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta pari all’Iva pagata al venditore, utilizzabile per pagare imposte su successioni e donazioni dovute su atti e denunce; per pagare l’Irpef dovuta alla dichiarazione da presentare dopo l’acquisto agevolato o per compensare somme dovute tramite modello F24

SI POSSONO PERDERE LE AGEVOLAZIONI? – In alcune circostanze è possibile perdere le agevolazioni under 36, specie se non si hanno i requisiti specifici. Un caso sono gli atti soggetti a imposta di registro, dove si subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna). Altra circostanza sono gli acquisti soggetti a Iva dove, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si deve restituire il credito d’imposta usufruito. Resta l’Iva con aliquota del 4%

SE DECADE L’AGEVOLAZIONE - In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per dichiarazione mendace su presenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto; mancato trasferimento della residenza nei termini previsti; vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno, o mancata cessione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, a cui si aggiungono sanzioni e interessi
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