
Superbonus, come inviare la correzione della comunicazione errata ed entro quale scadenza
L'Agenzia delle Entrate apre alla possibilità - entro il 30 novembre - di procedere alla remissione in bonis in caso di inoltro tardivo o con errore della scelta tra sconto in fattura o cessione del credito. Si dovrà pagare una sanzione da 250 euro
Chi sta effettuando lavori in casa usufruendo del Superbonus 110% o di altri bonus edilizi avrebbe già dovuto inviare al Fisco le comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito. Nel caso in cui l’invio dei documenti non sia stato effettuato, oppure siano stati inoltrati con errori all’interno, dall’Agenzia delle Entrate è arrivato il via libera per la procedura di correzione (remissione in bonis). La scadenza per inviarla è fissata al prossimo 30 novembre 2022, pagando una sanzione da 250 euro
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LA REMISSIONE IN BONIS - Con la risoluzione 58/E dello scorso 11 ottobre, l’Agenzia disciplina quindi la procedura di remissione in bonis da seguire per risolvere varie problematiche. Nello specifico, si potrà inviare per la prima volta all’Agenzia la comunicazione dell’opzione scelta tra sconto in fattura o cessione del credito, anche se questa andava inviata entro lo scorso 29 aprile. Per i titolari di partita Iva e per i soggetti Ires il tempo scadrà il prossimo 17 ottobre
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Si possono poi andare a correggere anche comunicazioni già inviate con errori e omissioni sostanziali. Si tratta di quelli che vanno a incidere su componenti fondamentali della detrazione e del credito ceduto. In tal caso bisogna però che ci sia il rifiuto del credito già acquisito dal cessionario o dal fornitore
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Aperta la possibilità di correggere gli errori sostanziali anche nel caso in cui il credito sia invece già stato accettato dal cessionario o dal fornitore. Serve inviare un’e-mail (via pec) all’Agenzia delle Entrate, contenente l’istanza di annullamento dell’accettazione del credito, di cui non è ancora iniziata la compensazione in F24
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COME PAGARE LA SANZIONE – Il versamento della sanzione da 250 euro andrà effettuato con modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato appunto “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”
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Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”. Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, l'Agenzia spiega che nella sezione “CONTRIBUENTE” - nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” - vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto
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In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono invece da indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” andrà indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”

Il Fisco prende poi in considerazione il caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari: andrà indicato il codice fiscale di uno di essi. E ancora: nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nel campo "tipo" va indicata la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi” nessun valore; nel campo “codice” il codice tributo 8114; nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione
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