
Autotrasporti, edicole e agenzie viaggi: i bonus per le imprese richiedibili a settembre
A fronte dell’aumento dei costi dovuto al caro energia, sono state messe in campo alcune misure di sostegno dedicate alle aziende, nella forma di crediti d’imposta ed esoneri contributivi. Per ottenerli bisogna fare attenzione alle scadenze e rispettare determinati requisiti: ecco cosa sapere

Sono diversi gli aiuti che possono essere richiesti dalle imprese, sotto forma di detrazioni o agevolazioni fiscali, per far fronte alle crescenti difficoltà legate al caro energia. In particolare, nel mese di settembre è possibile fare domanda per le edicole, le imprese di autotrasporto e le agenzie di viaggio
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EDICOLE - Quello dedicato alle edicole è un credito d’imposta, richiedibile entro il 30 settembre 2022, riservato alle attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Ma non solo: possono richiederlo anche imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita
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EDICOLE/2 - Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci: IMU; TASI; COSAP; TARI; spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); servizi di fornitura di energia elettrica; servizi telefonici e di collegamento a Internet; servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali
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EDICOLE/3 - Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta può essere parametrato, oltre che a tutte le sopracitate voci di spesa, anche agli importi pagati nell'anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e per l'acquisto o il noleggio di dispositivi POS. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4mila euro per ciascun esercente
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EDICOLE/4 - Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate. Le domande devono essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria accedendo al portale impresainungiorno.gov.it.
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BONUS CARBURANTE - È un credito d’imposta, dedicato al carburante, anche quello per le imprese di autotrasporto. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha fatto sapere che la piattaforma per presentare la domanda sarà operativa a partire dal 12 settembre 2022 e sarà attiva per i 30 giorni successivi. Si tratta di un credito d’imposta per coprire il 28 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio al netto dell’IVA

BONUS CARBURANTE/2 - Possono richiedere l’agevolazione le imprese che rispettano i seguenti requisiti: sede legale o stabile organizzazione in Italia; iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda; impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi; utilizzare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore

BONUS CARBURANTE/3 - Le risorse disponibili ammontano a un totale di 497 milioni di euro. Per accedere alla piattaforma dedicata sarà necessario utilizzare le credenziali di identità digitale SPID, CIE o CNS. Le risorse disponibili saranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

AGENZIE DI VIAGGIO - È invece un esonero contributivo quello dedicato alle agenzie di viaggio e rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator

AGENZIE DI VIAGGIO/2 - L’esonero della contribuzione riguarda il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022. Pertanto, l’entità della misura di esonero è limitata al carico contributivo datoriale sgravabile riferito alle suddette mensilità di competenza. Le domande possono essere fino al 9 settembre 2022. Per accedere alla detrazione, come spiegato dalla circolare INPS 89/2022, si deve rientrare tra i codici ATECO 2007 della divisione 79