
Covid, aiuti di Stato: parte invio dell’autodichiarazione per l’Agenzia dell'Entrate
Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici per le imprese erogati durante l’emergenza pandemica non superi i massimali della Commissione europea e rispetti le condizioni. Deve essere inviato telematicamente fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022

È online il modello di autodichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19. La dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei massimali deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate
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Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste
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L'autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 esclusivamente con modalità telematiche, tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia
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Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate sottolineando che, in attuazione di un decreto del Mef, sono state definite le regole, i termini di presentazione nonché le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali
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Entro cinque giorni dall'invio dell'autodichiarazione viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione
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In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto all'anno precedente
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La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione

In tale ultimo caso, l’autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata