
Decreto Prezzi, le Faq che chiariscono il 110% e altri bonus edilizi
Oggi 15 aprile entra in vigore la normativa del ministero della Transizione ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili per alcune tipologie di beni per gli interventi di efficienza energetica. Per chiarire eventuali dubbi, il Mite ha pubblicato sul sito dell’Enea una serie di domande e risposte

Oggi, 15 aprile, entra in vigore il decreto Prezzi del ministero della Transizione ecologica (Mite), che fissa i nuovi massimali unitari agevolabili per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi “minori”
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Il Mite ha pubblicato sul sito Enea una serie di Faq che chiariscono eventuali dubbi in merito alle agevolazioni per gli edifici. Le domande e risposte sono 6 in tutto
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In particolare si ricorda che i nuovi massimali si applicano a interventi di riqualificazione energetica, strutture opache orizzontali di isolamento coperture e pavimenti, strutture opache verticali di isolamento pareti perimetrali, sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione
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E ancora: impianti a collettori solari; impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione; impianti con micro-cogeneratori; impianti con pompe di calore; impianti con sistemi ibridi; impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore; installazione di tecnologie di building automation
Le Faq sul sito ENEA
I nuovi massimali non sono comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi

Riguardo all’ambito di applicazione del decreto, viene specificato che l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% (sia nel caso di detrazione diretta che nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) e degli altri bonus edilizi “minori” che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura

Il ministero, poi, specifica che è necessario verificare il rispetto dei nuovi costi massimi specifici per tipologia di intervento per gli interventi di ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute, ovvero che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono a dette opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del decreto Mise del 6 agosto 2020 “requisiti tecnici”

Riguardo la composizione dei nuovi costi massimi, il Mite precisa che i massimali sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento. Per esempio, nel caso di isolamento di pareti disperdenti, i massimali comprendono la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio e tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, ecc

Quanto alle spese professionali, il ministero specifica che devono essere verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, mentre i costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera devono essere calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2022

Riguardo alla procedura da seguire si deve fare riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio e ai valori massimi stabiliti. Si prevede quindi un doppio controllo con la spesa ammissibile che sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta