
Bonus prima casa under 36 prorogato per tutto il 2022: cosa c’è da sapere
L’agevolazione, pensata per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, doveva scadere il 30 giugno 2022 ma è stata prorogata al 31 dicembre 2022 con la Legge di bilancio. Il Fondo per quest’anno è stato rinforzato con 242 milioni di euro. I requisiti e i benefici rimangono gli stessi: ecco quali sono
Anche per il 2022 si può usufruire del bonus “prima casa under 36”. La Legge di bilancio ha prorogato la scadenza della garanzia statale introdotta con il decreto Sostegni bis: doveva essere il 30 giugno 2022, ma è stata spostata al 31 dicembre 2022
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Il Fondo per il 2022 è stato rinforzato dalla Manovra con 242 milioni di euro. Il bonus è stato pensato per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni e prevede agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”. La garanzia dello Stato copre fino all’80% per un mutuo agevolato fino a 250mila euro destinato all’acquisto di una prima casa. Inoltre, sostituisce la presenza di altri garanti nella firma del contratto di mutuo
Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
La norma, per le compravendite non soggette a Iva, prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore
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Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; oppure utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato; oppure ancora utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”
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C’è anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Inoltre, come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente dall’imposta di bollo

L’agevolazione spetta ai giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un indicatore Isee non superiore a 40.000 euro annui. Si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022

Per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’Isee è quello del 2020. In alcuni casi, però, si può fare riferimento all’Isee corrente: in caso di sospensione, riduzione o perdita dell'attività lavorativa; di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indenni tari; di diminuzione superiore al 25% del reddito familiare complessivo; di diminuzione superiore al 20% della situazione patrimoniale

I requisiti dell’età e dell’Isee vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa”. È necessario che l’acquirente: abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile; dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare

Inoltre, è necessario che l’acquirente dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto

L'immobile deve quindi essere adibito a prima casa e deve appartenere a categorie catastali non di lusso: sono ammessi A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultra popolare), A/6 (abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Il bonus si applica anche alle pertinenze (come i box)

Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta