
Superbonus, non vale per la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Ecco perché
Con la risposta a interpello numero 43, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere sul caso di un proprietario di un edificio unifamiliare dotato di impianto di riscaldamento autonomo che intende effettuare interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e riqualificazione energetica globale del fabbricato. Ma questa casistica, secondo gli esperti, non dà diritto all’agevolazione

Il Superbonus del 110% spetta anche per interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato? L’Agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere con la risposta a interpello numero 43 del 18 gennaio 2021. E ha spiegato che questa casistica è considerata un intervento a parte e quindi non dà diritto all’agevolazione
La risposta in Pdf dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso specifico preso in esame, l’Agenzia delle Entrate pubblica la domanda di un proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo
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L’istante intende effettuare interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche e riqualificazione energetica globale del fabbricato "con interventi sull'involucro dell'edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti)”
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Quindi il proprietario dell’immobile chiede se, ai fini del Superbonus, l'intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato
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Il contribuente fornisce una soluzione interpretativa e cioè che i due interventi possano rientrare nel Superbonus, fruendo di autonoma valutazione e, quindi, i rispettivi limiti di spesa (30.000 euro e 90.909,09 euro) possano essere sommati
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Ma l’Agenzia delle Entrate è di avviso diverso e spiega che l’intervento di riqualificazione energetica, “comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus”
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Quindi l’intervento può essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni”

Insomma, conclude l’Agenzia, il Superbonus non spetta “sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante”. Per questo tipo di spese vale invece il classico Ecobonus

Comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, l'intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato non distingue tra interventi trainanti e trainati, come invece previsto dal Superbonus

Nella riqualificazione complessiva, nel caso specifico, sono previsti lavori, ad esempio la sostituzione delle finestre, che di norma possono accedere al Superbonus, essendo trainati dall’intervento principale

Si può quindi presupporre che il contribuente, se avesse indicato i diversi lavori in modo separato e senza un riferimento esplicito al citato comma 344 (art. 1) della legge 296/2006, avrebbe magari ottenuto un parere meno rigido da parte dell’Agenzia