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Bonus facciate, tra le novità 2021 anche la cessione del credito: come funziona
L'incentivo al 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti è stato esteso anche alle spese sostenute nel 2021. Il decreto Rilancio, inoltre, ha introdotto anche la possibilità di usufruire al posto delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi anche della cessione del credito o dello sconto in fattura
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La legge di Bilancio 2021 ha prorogato il bonus facciate anche al 2021. Non solo: il decreto Rilancio ha introdotto anche la possibilità di usufruire al posto delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi anche della cessione del credito o dello sconto in fattura
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Il bonus facciate consiste in una detrazione al 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti
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In particolare, la detrazione è prevista per “le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”
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In occasione della proroga per il 2021, Enea ha aggiornato il vademecum del bonus facciate
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Come specifica Enea, il vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’Enea, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti
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Le condizioni di accesso all’agevolazione restano le stesse del 2020. Nello specifico sono da rispettare le seguenti condizioni: l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata; la visibilità delle facciate; la percentuale di intonaco su cui intervenire
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Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate: per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni; per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del 6.08.2020

Gli interventi comprendono: fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento; opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento; occupazione di suolo pubblico; prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.)

Gli edifici possono essere di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio italiano, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva