Il provvedimento, il secondo dopo quello emesso dal Tribunale di Torino, è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della procura generale
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha ufficialmente dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena, legata alla richiesta di grazia, presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento, il secondo dopo quello emesso dal Tribunale di Torino, è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della procura generale.
Il primo no al differimento della pena
Il primo no al differimento della pena, come detto, era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino. La difesa del gioielliere aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e, in subordine, la detenzione domiciliare. La richiesta, però, era stata respinta.
Il percorso di rivisitazione critica
"In questi due mesi di detenzione ho avuto tempo per pensare e ho avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta". A dirlo, ai giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano, è stato nelle scorse ore lo stesso Roggero. "Il Tribunale si è riservato di decidere sull'istanza - aveva spiegato il legale prima della decisione odierna -. Nella dichiarazione spontanea, Mario ha fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi, probabilmente, in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa, diversa e più mite". Il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (Cuneo) da luglio è detenuto nel carcere di Bollate, dopo la condanna in via definitiva.
Le ragioni del Tribunale
Roggero resta dunque proprio a Bollate dove si è costituito lo scorso 17 luglio e dove sta lavorando come contabile. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato anche le motiviazioni alla base della decisione odierna, segnalando come la proposta di differimento pena sia inammissibile per due ragioni. Nel primo caso in quanto è "istituto applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata mentre nel caso di specie l'istanza in oggetto è stata presentata nel momento in cui" il gioielliere "era detenuto". Nel secondo caso è stato spiegato che sulla stessa richiesta è già intervenuta la magistratura torinese alla quale l'istanza, poi rigettata, e sottoposta alle "ordinarie regole di impugnazione", è stata "avanzata correttamente" ovvero quando ancora l'orefice era libero. Il collegio, poi, replicando "alle argomentazioni addotte dalla difesa", sostenuta in aula dall'avvocato Stefano Marcolini, e con una memoria depositata lo scorso 10 settembre, ha evidenziato ancora che tale istituto "è di carattere eccezionale, come si evince dal limitato spazio temporale entro cui il beneficio può essere concesso", ossia sei mesi. In sostanza, "in considerazione della ratio che lo sorregge - è emerso nel provvedimento - deve trovare applicazione solo in relazione a soggetti ancora liberi. In caso contrario, la norma si presterebbe ad utilizzi "impropri". Per coloro che sono detenuti, hanno argomentato ancora i giudici, è possibile adottare "altri istituti normativamente stabiliti che, sussistendone i presupposti, possono comportare il differimento della pena c.d "secco" o nelle forme della detenzione domiciliare". Istanza questa che è stata presentata però come subordinata al differimento dell'esecuzione della pena, come ha spiegato anche il difensore di Roggero.