Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per l'uccisione e il ferimento di tre rapinatori fuori dal suo negozio nel 2021. I suoi legali avevano chiesto il differimento della pena in attesa della decisione del presidente della Repubblica in merito alla grazia
No del Tribunale di sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e, in subordine, la detenzione domiciliare. La richiesta, però, è stata respinta.
Confermato il parere negativo dell’Ufficio di sorveglianza
Già il 22 luglio l’Ufficio di sorveglianza di Torino aveva respinto l'istanza di differimento della pena per l’uomo che, dal giorno della sentenza, è detenuto nel carcere di Bollate. Per la magistrata di sorveglianza, Elena Massucco, non erano state ravvisate né erano state indicate dagli avvocati di Roggero “le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede", al differimento della pena. Gli atti erano quindi passati all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d'Appello di Torino che oggi si sono espressi negativamente confermando la decisione di fine luglio.
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Nel caso Roggero non presenta condizioni per differimento
Mario Roggero, quindi, resta in carcere. Nell'ordinanza i giudici osservano che il differimento in caso di domanda di grazia è un'ipotesi residuale, con pochissimi precedenti giurisprudenziali. Per concederlo, secondo il tribunale, sarebbe necessario un fumus boni iuris (parvenza di buon diritto) talmente evidente da giustificare una quasi irrispettosa intrusione della magistratura di sorveglianza in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. Una condizione che i giudici non ritengono presente nel caso Roggero e che, per la sua particolarità e per la divisione creata anche a livello di opinione pubblica, porta il tribunale a lasciare alla decisione del presidente della Repubblica l'eventuale modifica, totale, parziale o condizionata, della condanna.