Chiesti atti al Pg, riparte il dibattimento sul processo al cardinal Becciu

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I giudici hanno predisposto "la rinnovazione del dibattimento", il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e fissato per il 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze

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La Corte d'appello vaticana ha ufficialmente stabilito la "nullità relativa" del primo grado del processo al cardinal Angelo Becciu. I giudici, infatti, hanno predisposto "la rinnovazione del dibattimento", il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e fissato per il 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. La Corte, in particolare, ha specificato che "non dichiara la nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado, del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti". La questione riguarda, tra i diversi rilievi, il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del promotore di giustizia.

Le richiesta delle difese

Le difese del cardinal Becciu, come degli altri condannati in primo grado nel processo per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato, avevano chiesto in appello di dichiarare il giudizio nullo considerando il fatto che il promotore di giustizia avrebbe effettuato un deposito incompleto di quanto era risultato rispetto all'istruttoria. Infatti, è emerso, alcuni documenti sono stati riprodotti coperti da omissis e non nella loro versione integrale. Le difese hanno contestato, allo stesso tempo, anche che non erano stati "pubblicati tempestivamente" i rescripta di Papa Francesco con il Pontefice aveva modificato le norme derogando al codice di procedura.    

Una situazione inedita

L'ordinanza della Corte d'appello ha fatto sapere pure che ci si trova davanti ad una situazione inedita dal momento che "nelle pronunce dei giudici vaticani non si rinvengono precedenti che facciano riferimento al deposito parziale del fascicolo istruttorio o al deposito di documenti parzialmente coperti da omissis". Anche se risulterebbe evidente il mancato rispetto del "principio della piena conoscenza di tutti gli atti raccolti durante la fase istruttoria da parte dell'imputato e del suo difensore". Proprio da qui è arrivata la decisione di "nullità relativa" perché è stato "viziato un atto fondamentale del giudizio, quale è la citazione" e ora "ha come effetto che la Corte d'appello debba ritenere il giudizio e ordinare la rinnovazione del dibattimento avanti a sè".   

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