Monopattini e guida in stato di ebbrezza, multe e rischio arresto: sentenza Cassazione
CronacaLa Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche ai monopattini elettrici. La decisione riguarda il ricorso di un uomo condannato per un incidente avvenuto mentre circolava sotto l’effetto dell’alcol. I giudici hanno confermato che questi mezzi sono equiparati ai velocipedi e rientrano nella definizione di veicolo prevista dal Codice della strada
Il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi utilizza un monopattino elettrico. Lo ha confermato la Corte di Cassazione in una sentenza arrivata dopo il ricorso di un uomo condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver causato un incidente mentre circolava sotto l'effetto dell'alcol. I giudici hanno confermato che questi mezzi sono equiparati ai velocipedi e rientrano quindi nella definizione di veicolo prevista dal Codice della strada.
La sentenza e il caso giudiziario
Come riportato da Il Messaggero, la pronuncia della Cassazione riguarda il ricorso di un uomo già condannato dal tribunale di Vicenza e poi dalla Corte di appello di Venezia per un incidente causato "in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche" mentre era alla guida di un dispositivo elettrico individuale. La difesa sosteneva che il reato di guida in stato di ebbrezza non potesse essere applicato poiché il mezzo utilizzato non rientrava nella categoria dei veicoli. La Cassazione ha quindi respinto questa tesi, confermando che i dispositivi elettrici sono equiparati ai velocipedi e rientrano nel perimetro del Codice della strada. Quindi, "si estendono anche ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza".
Perché i monopattini rientrano nella nozione di veicolo
Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno richiamato l'articolo 46 comma 1 del Codice della strada, secondo cui rientrano nella nozione di veicolo "tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo". La legge equipara i mezzi elettrici ai velocipedi, riconoscendone il potenziale impatto “sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale". Questo principio costituisce la base giuridica che ne permette l’assimilazione ai veicoli tradizionali quando si tratta di valutare la responsabilità penale del conducente.